Cassazione Civile, Ordinanza n. 22813/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al giudice di pace un decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore dopo il suo ingresso irregolare via Lampedusa. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'atto fosse stato tradotto in una lingua conosciuta dall'interessato, che questi avesse compreso il contenuto del provvedimento sottoscrivendolo, che fosse stato informato della possibilità di chiedere protezione internazionale e che non ricorressero i presupposti ostativi al respingimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme convenzionali e internazionali sulla traduzione dell'atto, sostenendo che il decreto sarebbe stato notificato in italiano e solo tradotto in inglese, senza traduzione nella lingua del paese di provenienza né in una lingua effettivamente conosciuta; con il secondo motivo ha denunciato omessa o insufficiente motivazione in ordine alla decisiva circostanza che, al momento della pre-identificazione, non gli sarebbe stata fornita l'informativa sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo logicamente preliminare perché l'omissione dell'informativa sulla protezione internazionale comporta di per sé l'illegittimità del provvedimento e incide anche sulla valutazione della lingua e della comprensibilità dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha cassato il provvedimento del giudice di pace e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito di rigetto dell'opposizione è quindi stata annullata per motivazione ritenuta apodittica e per mancata verifica adeguata dell'effettiva informativa resa allo straniero in ordine alla protezione internazionale.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
il decreto di espulsione o ogni altro atto concernente ingresso, soggiorno ed espulsione deve essere comunicato all'interessato con indicazione delle modalità di impugnazione e traduzione in lingua conosciuta, o in mancanza in lingua francese, inglese o spagnola; la Corte richiama la norma nel quadro della contestazione sulla comprensibilità dell'atto
richiamato dal giudice di merito per escludere la ricorrenza dei divieti di respingimento; nel testo non viene sviluppata una specifica interpretazione della Corte
impone agli stranieri condotti nei punti di crisi una informativa completa ed effettiva sulla protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito; l'obbligo sussiste anche se lo straniero non abbia manifestato spontaneamente la volontà di chiedere protezione
art. 6, comma 3, lett. a), CEDU
invocato dal ricorrente in relazione alla necessità di comprendere l'atto notificato; nel testo non è svolta una autonoma analisi della Corte oltre al richiamo del motivo
art. 14, comma 3, lett. a), Patto internazionale sui diritti civili e politici
invocato dal ricorrente in relazione alla traduzione e comprensibilità dell'atto; nel testo non è svolta una autonoma analisi della Corte oltre al richiamo del motivo
art. 32, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale parametro della censura di omessa motivazione; il testo sembra contenere un riferimento non decisivo rispetto alla sostanza del vizio dedotto
Massime di principio
- L'obbligo di informare lo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale è autonomo, effettivo e non meramente formale: la sua omissione comporta illegittimità del provvedimento adottato nella fase di identificazione o respingimento.
- Non è sufficiente, per ritenere assolto l'obbligo informativo, una formula generica nel provvedimento o nel verbale: occorre che risultino dagli atti i tempi, le modalità, la lingua utilizzata e l'eventuale assistenza di interprete o mediatore, così da consentire la verifica della comprensibilità concreta dell'informazione.
- Il silenzio dello straniero o una dichiarazione non univoca circa la volontà di chiedere protezione non valgono a escludere l'obbligo informativo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata.
- Quando una censura riguarda l'omessa informativa sulla protezione internazionale, essa ha priorità logica rispetto alle contestazioni sulla traduzione del provvedimento di respingimento, perché incide direttamente sulla legittimità dell'atto e sulla correttezza dell'intera procedura.
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