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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33624/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in unico motivo: violazione e errata applicazione degli articoli 110 cod. pen. e 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si attribuisce al ricorrente la responsabilità personale per l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Si censura che la Corte d'appello abbia motivato in modo stringato, senza spiegare il percorso logico per ritenere che intercettazioni telefoniche, contatti con il presunto capo Alla Indrit e alcune cessioni di droga dimostrassero l'appartenenza all'associazione. Critiche specifiche: mancata precisa individuazione del garage richiamato nelle intercettazioni e mancata prova che lo stupefacente ivi era custodito; inadeguata considerazione delle dichiarazioni del teste Inghisciano che non riscontrò la presenza del ricorrente presso l'immobile; e assenza di spiegazione sul ruolo ricoperto dall'imputato nell'ipotizzata consorteria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa all'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Il resto della sentenza (in particolare le condanne per singole cessioni di stupefacente) è stato confermato e il ricorso è stato rigettato in relazione a quelle censure.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha ritenuto che per l'integrazione del reato associativo sia necessario dimostrare non solo rapporti o contatti e neppure la mera disponibilità verso un singolo associato, ma la volontaria e consapevole partecipazione mediante attività concrete e operative che contribuiscano all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in combinato con l'art. 74; la normativa sulle singole cessioni è distinta dalla fattispecie associativa e la Corte ha confermato che le prove di singole cessioni non sono automaticamente idonee a dimostrare la partecipazione all'associazione senza un adeguato percorso motivazionale.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato a proposito della partecipazione a reato: la Corte sottolinea che la compartecipazione richiede un contributo operativo e consapevole alla commissione dei reati associativi, non la mera condivisione di intenti o contatti sporadici.

Massime di principio

  • Per sostenere l'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario provare attività concrete, volontarie e consapevoli che costituiscano un contributo operativo all'organizzazione; contatti o conoscenze semplici non sono sufficienti.
  • Intercettazioni telefoniche devono essere collegate in modo esplicito e motivato all'esistenza di un ruolo associativo: la sola conoscenza di luoghi o la menzione di luoghi non prova automaticamente l'appartenenza all'associazione.
  • Le cessioni individuali di droga possono giustificare condanne per spaccio, ma non comprovano automaticamente la partecipazione a un'associazione senza elementi che dimostrino un contributo stabile e organizzativo.
  • La motivazione della sentenza deve esplicitare il nesso logico tra le prove (intercettazioni, sequestri, dichiarazioni dei testi) e la qualificazione giuridica dell'elemento associativo; l'assenza di questa esplicitazione è motivo di annullamento parziale.
  • Le dichiarazioni dei testi e gli esiti degli accertamenti materiali (sequestri, localizzazione dei luoghi) devono essere valutati e discussi in motivazione: la mancata considerazione di elementi favorevoli alla difesa indebolisce la decisione.
  • In situazioni simili, la difesa può ottenere l'annullamento della qualificazione associativa se dimostra che le prove non spiegano perché il comportamento dell'imputato integri un contributo operativo all'associazione e non solo condotte autonome di spaccio.

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