Sentenza del 28/01/2020 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Condono ex lege 289 del 2002 - pagamento - in difetto -inefficacia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'inefficacia del condono ex lege 289/2002 per mancato integrale pagamento delle somme dovute; richiesta di validità della sanatoria nonostante ritardo nel versamento e quesito sulla modalità di regolarizzazione delle omesse dichiarazioni di redditi soggetti a tassazione separata ex art. 16 DPR n. 917/1986.
La decisione
La Corte ha stabilito che il condono previsto dalla legge 289/2002 richiede l'integrale pagamento di quanto dovuto: la mancata corresponsione dell'intero importo, anche se dovuta a mero ritardo nel versamento della parte residua, comporta la definitiva inefficacia della sanatoria. Inoltre, per regolarizzare omessa dichiarazione di redditi per i quali è prevista la tassazione separata ai sensi dell'art. 16 DPR n. 917/1986, è necessario utilizzare la procedura integrativa semplice; non è sufficiente fare affidamento sul condono parziale o su pagamenti non integrali.
Norme richiamate
Il condono è condizionato all'integrale adempimento (pagamento totale degli importi dovuti); la mancata integrale ottemperanza, anche per ritardo nel versamento della parte residua, determina l'inefficacia definitiva della sanatoria.
Art. 16 del D.P.R. n. 917/1986
Riconosce la possibilità di tassazione separata per talune somme; la sentenza interpreta che, per regolarizzare omissioni di dichiarazione relative a tali redditi, il contribuente deve avvalersi della procedura integrativa semplice e non può limitarsi a invocare il condono quando questo non sia stato integralmente eseguito.
Massime di principio
- Il condono fiscale ex lege 289/2002 va interpretato come uno strumento vincolato al rispetto formale e sostanziale dell'obbligo di pagamento: la completezza del versamento è condizione essenziale per l'efficacia della sanatoria.
- Un ritardo anche nel versamento della parte residuale può privare il contribuente del beneficio della sanatoria; pertanto vanno rispettati termini e importi esattamente come previsti dalla normativa del condono.
- Per omissioni relative a redditi che possono essere tassati separatamente ai sensi dell'art. 16 DPR 917/1986, la via corretta per regolarizzarsi è la procedura integrativa semplice e non l'affidamento a un condono non completamente eseguito.
- Il contribuente dovrebbe conservare idonea documentazione dei pagamenti e, se vi sono difficoltà nell'adempimento integrale, valutare alternative procedurali (es. integrazione della dichiarazione) prima di fare affidamento sulla sanatoria.
- I poteri dell'Amministrazione finanziaria sono rafforzati quando manca l'integrale adempimento: le contestazioni e gli atti impositivi correlati al mancato pagamento della somma di condono restano efficaci.
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