Cassazione Civile, Ordinanza n. 08650/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di una lavoratrice volta a ottenere il riconoscimento, ai fini dei benefici connessi alla retribuzione individuale di anzianità (RIA), del servizio prestato presso il Comune di Miggiano come assistente all'infanzia nel periodo 30.12.1982-21.8.1992, oltre agli importi e alle maggiorazioni che essa riteneva dovuti in base al passaggio all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, poi divenuta Poste Italiane s.p.a. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda ritenendo non applicabili gli incrementi della RIA previsti dall'art. 25 del d.P.R. n. 335 del 1990 per difetto del requisito del servizio quinquennale nella stessa amministrazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, dell'art. 41, lett. B, del d.P.R. n. 347 del 1983 e dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.C.M. n. 191 del 1991, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente individuato la disciplina applicabile; ha inoltre affermato che il giudice del rinvio avrebbe omesso di pronunciarsi sulla corretta quantificazione della RIA maturata presso il Comune, distinta dalla questione degli incrementi successivi alla cessione/passaggio all'ente postale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuova la doglianza relativa alla corretta quantificazione della RIA maturata presso il Comune di Miggiano, poiché tale questione non era stata specificamente trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato dove e quando fosse stata tempestivamente introdotta nei gradi di merito. Inoltre, ha rilevato che sulla domanda proposta con riferimento all'art. 25 del d.P.R. n. 335 del 1990 si era formato giudicato interno, poiché la sentenza di primo grado era stata impugnata soltanto dalla società e non dalla lavoratrice. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
La censura è stata formalmente proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una questione nuova non devoluta al giudice di merito.
art. 25 d.P.R. n. 335 del 1990
La Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità degli incrementi della RIA per mancanza del requisito del servizio di cinque anni nella stessa amministrazione; tale profilo non è stato riconsiderato nel merito in cassazione, perché coperto da giudicato interno.
art. 41, lett. B, d.P.R. n. 347 del 1983
La ricorrente lo invocava per sostenere la diversa disciplina della RIA maturata presso il Comune, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 5, commi 1 e 2, d.P.C.M. n. 191 del 1991
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per la quantificazione della RIA maturata presso l'ente locale; la Corte non è entrata nel merito per novità della censura.
Applicato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che introducano questioni nuove, cioè non specificamente trattate nella decisione impugnata e non dimostrate come tempestivamente devolute nei gradi di merito.
- Quando una parte intenda dolersi dell'omessa pronuncia o dell'erronea quantificazione di una posta economica, deve indicare con precisione i tempi e i modi con cui la questione è stata proposta nei precedenti gradi, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Il giudicato interno preclude la riesamina in cassazione delle statuizioni di primo grado non impugnate dalla parte interessata; se una sentenza è stata appellata solo dalla controparte su un capo specifico, quel capo può consolidarsi nei limiti della mancata impugnazione.
- La Corte di cassazione, ove rilevi la novità della censura o la formazione del giudicato interno, definisce il ricorso in rito senza entrare nel merito della corretta interpretazione delle norme sostanziali invocate.
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