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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32817/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato (in concorso). La difesa ha proposto tre motivi: 1) carenza e illogicita della motivazione relativa alla gravita indiziaria, deducendo incertezza sul ruolo effettivo del ricorrente, mancata prova del sopralluogo e della conoscenza del luogo dove era custodito il denaro; 2) insufficienza della motivazione circa le esigenze cautelari, censurando la mancata indicazione dei precedenti penali e l'assenza di attualita del pericolo di reiterazione; 3) inadeguatezza della misura cautelare e mancata valutazione di misure meno afflittive come obbligo di dimora o di presentazione alla P.G.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e carente di specifiche allegazioni, sicche il Tribunale, nel riesame, poteva richiamare l'ordinanza del GIP e motivare sinteticamente le ragioni della conferma. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimita sulla valutazione di merito delle prove e degli indizi, potendo censurare solo la manifesta illogicita della motivazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che configura il reato di furto, che costituisce il fatto-reato addebitato al ricorrente

  • art. 625, nn. 4 e 5 cod. pen.

    Circostanze aggravanti del furto invocate: commesso con destrezza e da piu di tre persone

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina del riesame della misura cautelare: il Tribunale esercita un controllo devolutivo e puo confermare o riformare il provvedimento anche per ragioni non dedotte dall'impugnante

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ricorso ma il vizio dedotto era sostanzialmente di motivazione; la Corte ha chiarito che le doglianze erano di carattere probatorio e motivazionale e non di mera violazione normativa applicabile in cassazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per censurare le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto prevalente la questione della carenza di specificita delle censure

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione all'adeguatezza della misura; la valutazione di merito e di congruita della misura resta del giudice di merito se non sussiste manifesta illogicita

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilita del ricorso per cassazione: motivi riferiti alla violazione di legge e alla manifesta illogicita della motivazione; la Corte ha limitato il sindacato alla verifica di queste fattispecie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e, in caso di inammissibilita evidente, dell'irrogazione di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per responsabilita del ricorrente

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Normativa richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale alla Corte

Massime di principio

  • In sede di riesame della misura cautelare il ricorrente deve specificare e articolare le doglianze: censure generiche o apodittiche espongono il ricorso a inammissibilita.
  • La Corte di cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di prova o nella riconsiderazione del grado di indiziarieta; puo sindacare solo violazioni di legge o manifesta illogicita della motivazione.
  • Il tribunale del riesame puo confermare o motivare la conferma richiamando ragioni diverse da quelle indicate dal GIP; tale possibilita e legittima quando l'impugnazione sia generica.
  • Quando la misura cautelare si fonda su riconoscimenti da parte della persona offesa e su circostanze quali sopralluogo precedente, modalita del fatto e concorso di piu persone, queste valutazioni possono giustificare sia la gravita indiziaria sia le esigenze cautelari, salvo puntuali e specifiche contestazioni difensive.
  • Un ricorso chiaramente infondato o meramente formale puo comportare l'addebito delle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la difesa deve valutare l'effettiva fondatezza e la specificita delle censure prima di proporre impugnazioni di legittimita

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