Cassazione Civile, Ordinanza n. 33642/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite trae origine da un giudizio in cui una persona fisica aveva chiesto, previo accertamento della simulazione del rapporto societario intercorrente con una società, la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima e la condanna al pagamento di differenze retributive. In primo grado la sentenza era stata dichiarata nulla per sopravvenuto decesso del giudice e mancanza di motivazione; in appello la domanda era stata respinta, ma la Corte territoriale aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. La società, risultata vittoriosa nel merito, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che la compensazione integrale fosse illegittima perché non sorretta da specifiche ragioni di legge e fondata su una motivazione meramente apparente o contraddittoria, essendo la società totalmente vittoriosa nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse valorizzato, anche ai fini della regolazione delle spese, la grave incertezza del quadro probatorio e le difficoltà ricostruttive della vicenda, in considerazione dei pluriennali rapporti tra le parti. Tale motivazione è stata giudicata non arbitraria né illogica e quindi compatibile con l'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile. La Cassazione ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa e che, in assenza di motivazione palesemente illogica o erronea, la valutazione discrezionale del giudice di merito non è censurabile. È stata inoltre disposta, in conseguenza della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la condanna della ricorrente al pagamento di € 1.500 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma che regola la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
Interpretato nel senso che consente la compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca, in presenza di assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale o altre gravi ed eccezionali ragioni; la valutazione di tali ragioni è discrezionale e censurabile solo se manifestamente illogica o erronea.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla decisione di compensazione delle spese.
Utilizzato per la definizione anticipata del ricorso sulla base della proposta della consigliera delegata.
Richiamato per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio a seguito di istanza della parte ricorrente.
Applicato in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., come sanzione a favore della collettività, indipendente dalla costituzione dell'intimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Indicata come fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile.
legge 10 novembre 2014, n. 162
Richiamata in sede di conversione del d.l. n. 132/2014, rilevante per il testo dell'art. 92 c.p.c.
sentenza additiva Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
Richiamata come intervento che ha integrato la disciplina dell'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo se viola il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa o se la motivazione è palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
- Le "altre gravi ed eccezionali ragioni" che consentono la compensazione integrale delle spese possono consistere in una situazione di grave incertezza probatoria o di peculiari difficoltà ricostruttive della vicenda, purché tali ragioni siano non arbitrarie e comparabili, per gravità ed eccezionalità, alle ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c.
- Quando il giudizio di cassazione è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; la sanzione di cui al comma 4 opera anche in difetto di costituzione dell'intimato perché mira a tutelare un interesse collettivo e a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria nonostante la proposta accelerata.
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