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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09673/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di acquisto di un capannone in costruzione, con versamento di caparra e acconto da parte dell’acquirente e rilascio, a garanzia della stipula del definitivo, di una fideiussione bancaria da parte della banca del venditore. Dopo un ordine comunale di sospensione dei lavori e demolizione di quanto realizzato, il venditore non ha potuto adempiere. L’acquirente ha agito contro venditore e banca; fallito il venditore, il giudizio è proseguito solo contro la banca. Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo valida e tempestivamente escussa la garanzia. La corte d’appello ha invece riformato la decisione, qualificando il termine del 31 agosto 2005 come termine di decadenza per far valere la garanzia e ritenendo tardiva l’azione, poiché la prima escussione sarebbe avvenuta con citazione del 28 novembre 2005. Con il ricorso per cassazione la società acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c., sostenendo che non vi fosse giudicato interno sulla natura decadenziale del termine; 2) violazione dell’art. 1957 c.c., affermando che la norma non si applica al contratto autonomo di garanzia; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sulla qualificazione del termine; 4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., in particolare 1363 e 1367 c.c., per erronea interpretazione della clausola che prevedeva validità ed efficacia sino al rogito e comunque non oltre il 31 agosto 2005, dopo tale data intendendosi la fideiussione decaduta e priva di efficacia; 5) violazione dell’art. 1454 c.c., contestando che le diffide inviate nel luglio e settembre 2005 potessero valere come proroga del termine per adempiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti il secondo, il terzo e il quinto. Ha ritenuto che non si fosse formato giudicato interno sulla natura decadenziale del termine e, soprattutto, ha interpretato la clausola contrattuale nel senso che il termine del 31 agosto 2005 delimitava l’efficacia della garanzia, ossia il periodo entro cui la banca assumeva la copertura degli inadempimenti, e non fissava invece un termine di decadenza del creditore dall’esercizio dell’azione di garanzia. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; l’impugnazione su uno degli elementi riapre la questione nella sua interezza.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 329 c.p.c. per contestare l’asserita formazione del giudicato interno sulla natura del termine.

  • art. 1957 c.c.

    richiamato come norma sulla tempestiva proposizione delle domande del creditore verso il fideiussore; la Corte di merito ne aveva ritenuto operativa la logica, ma la Cassazione non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per difetto assoluto di motivazione; il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso sui profili interpretativi.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la clausola contrattuale va interpretata secondo i criteri ermeneutici, valorizzando la lettera e la distinzione tra termine di efficacia della garanzia e termine di decadenza del diritto.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per la lettura complessiva della clausola, che contiene un termine alternativo e non due diversi termini di decadenza.

  • art. 1367 c.c.

    evocato per l’interpretazione della clausola in modo da darle un senso coerente con la sua funzione.

  • art. 1454 c.c.

    richiamato nel quinto motivo per contestare che le diffide potessero essere lette come proroga del termine di adempimento; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Per distinguere tra termine di efficacia della garanzia e termine di decadenza del creditore è decisiva la conseguenza espressamente collegata alla scadenza: se la clausola prevede che la garanzia divenga inefficace o cessi la copertura, essa delimita l’oggetto e la durata della garanzia, non necessariamente impone una decadenza dall’azione.
  • La natura decadenziale di un termine può risultare anche implicitamente dalla clausola, ma solo se dalla mancata osservanza derivi in modo chiaro e univoco la perdita del diritto; la semplice previsione della cessazione di efficacia del contratto non basta a configurare una decadenza del beneficiario.
  • Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto isolato, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto: se l’appello investe uno degli elementi della statuizione, la questione rimane devoluta nella sua interezza.
  • Nell’interpretazione di una fideiussione, il tenore letterale della clausola resta centrale: una previsione che stabilisca che la fideiussione è valida sino a una data e comunque non oltre un’altra data descrive, di regola, la durata della copertura garantita, non il termine entro cui il beneficiario deve escutere la garanzia.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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