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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12393/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da due compravendite immobiliari non andate a buon fine, nelle quali era stata utilizzata una procura ritenuta falsa e raccolta da un notaio, con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale per gli acquirenti. Il Tribunale aveva ritenuto responsabile esclusivamente il notaio che aveva predisposto la procura, condannandolo al risarcimento e dichiarando operativa la copertura assicurativa professionale; aveva invece escluso la responsabilità dell’altro notaio che aveva rogato i contratti e rigettato le domande verso gli altri convenuti. La Corte d’appello ha accolto parzialmente l’appello della compagnia assicuratrice, riformando la quantificazione dei danni patrimoniali e del danno morale e confermando per il resto la responsabilità dell’assicurato. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi contro tale decisione, ma prima della trattazione hanno depositato rinuncia al ricorso per intervenuta composizione bonaria della lite, con richiesta di estinzione del processo e compensazione delle spese; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti costituenti. È stato inoltre dato spazio al controricorrente notaio, subentrato ai difensori del professionista deceduto, per aderire alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti costituiti, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., compensando integralmente le spese processuali tra le parti. La Corte ha altresì escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale e tassativo di tale misura, riservata ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso in cassazione; nel caso concreto la rinuncia è stata ritenuta idonea, poiché intervenuta composizione bonaria e accettazione delle controparti costituite.

  • art. 391 c.p.c.

    regola l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia; la Corte vi ha fatto applicazione dichiarando estinto il processo e compensando le spese secondo l’accordo delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalle controparti costituite, determina l’estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese possono essere compensate se vi è accordo tra le parti costituite.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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