Cassazione Penale, Sentenza n. 27402/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 17/12/2024 che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico/cessione di stupefacenti) e art. 81, comma finale, c.p. (continuazione). I motivi di doglianza riguardavano: carenza/illogicità della motivazione circa l'attribuzione della sostanza sequestrata (vano contatori/area accessibile a più soggetti); esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); applicazione della recidiva; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. in forza della ridotta quantità; e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena e agli aumenti per continuazione (artt. 81 e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che la Corte d'Appello e il Tribunale avessero fornito motivazione congrua e logica: gli agenti avevano osservato ripetute cessioni a quattro diversi acquirenti con scambio di denaro; la sostanza era confezionata in involucri pronti per la vendita; l'imputato entrava e usciva dagli ambienti dove erano state trovate le dosi; deteneva le chiavi del garage in cui era nascosta una dose; inoltre era stato rinvenuto un fucile a canne mozze con matricola abrasa. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto corretto escludere l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità) per la gravità e l'abitualità della condotta, regolarmente motivata l'applicazione della recidiva, legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e non fondata l'aspettativa automatica che la lieve entità (art. 73, comma 5) comporti l'attenuante dell'art. 62 n.4: la lieve quantità non neutralizza la valutazione complessiva di ripetute cessioni e pericolosità del fatto. Infine la determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata (pena sotto il medio edittale). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma finale, codice penale
Richiamato per la contestazione della continuazione: la Corte ha ritenuto configurata la continuazione e ha motivato gli aumenti correlati alla capacità delinquenziale e alla prosecuzione del reato.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Applicato al caso come norma che disciplina la lieve entità nel settore stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, pur essendo evocata la lieve entità, la pluralità e le modalità delle cessioni e la tipologia di sostanza escludessero la speciale tenuità dell'evento.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa in presenza di habitualità, gravità della condotta (ripetute cessioni) e della scoperta di un'arma, criteri ritenuti incompatibili con la tenuità.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo quando mancano elementi positivi rilevanti; lo stato di incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma citata.
La mera inferiorità quantitativa di stupefacente non determina automaticamente il riconoscimento dell'attenuante: occorre anche la speciale tenuità del lucro e del danno, valutazione negativa nel caso concreto per le ripetute cessioni e la pericolosità.
Usato come criterio per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione sul grado di gravità e capacità a delinquere fosse sufficiente, specie perché la pena inflitta risultava sotto il valore medio edittale.
Massime di principio
- In casi di sospetta cessione di stupefacenti la prova può fondarsi su elementi concreti quali osservazione diretta di scambi, confezionamento in dosi pronte, ricezione di denaro, possesso di chiavi relative a luoghi dove sono custodite le dosi e collegamento temporale tra presunta attività e rinvenimenti; tali elementi, se logicamente collegati, legittimano la valutazione di responsabilità in sede di merito.
- La presenza della sostanza in un'area accessibile ad altri non esclude automaticamente la responsabilità dell'indagato se sussistono elementi che ne dimostrano la disponibilità materiale o il controllo (es. chiavi, frequenti entrate/uscite, osservazioni di cessione).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica automaticamente per quantitativi ridotti: va valutata la tenuità complessiva dell'offesa (lucro e danno/pericolo), e viene esclusa se emergono elementi di abitualità o pericolosità (ripetute cessioni, armi, modalità).
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi valutabili; lo stato di incensuratezza da solo non basta dopo la riforma normativa: l'assenza di elementi di segno positivo può giustificare il diniego.
- La qualifica di "lieve entità" nei reati di stupefacenti (art. 73, comma 5 DPR 309/90) non comporta automaticamente le attenuanti di cui all'art. 62 n.4: è necessario accertare la speciale tenuità del profitto e del danno.
- In Cassazione la sindacabilità dei profili di merito è limitata: valutazioni probatorie e logiche del giudice di merito sorrette da motivazione congrua ed esaustiva sono inammissibili se contestate solo con critica di fatto; nelle doppie conferme (sentenza di primo grado confermata in appello senza specifiche critiche) la revisione in Cassazione è ulteriormente limitata.
- Sulla determinazione della pena, se la pena inflitta è inferiore al minimo edittale medio, la motivazione del giudice di merito può essere più succinta; una motivazione più dettagliata è richiesta quando la pena supera la misura media edittale.
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