Cassazione Civile, Ordinanza n. 35812/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo relativo alla propria autovettura, fondato su sei cartelle di pagamento asseritamente notificate nel 2013. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello il giudice regionale aveva confermato la decisione, ritenendo regolarmente notificate le cartelle e non risultante la sospensione dell’efficacia esecutiva di eventuali contenziosi pendenti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di cessazione della materia del contendere, assumendo che l’agente della riscossione, nel corso del giudizio d’appello, aveva cancellato il preavviso di fermo, revocato l’ipoteca su beni immobili, restituito somme pignorate presso terzi e sgravato una cartella; 2) sempre ex art. 112 c.p.c., omessa considerazione del fatto che tre delle sei cartelle poste a base del fermo erano state annullate con sentenze passate in giudicato, con conseguente illegittimità dell’intero fermo; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere il giudice di merito affermato, contro la prova documentale, che le cartelle non fossero state impugnate nei termini e per avere escluso la prescrizione del credito tributario.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, rilevando che la CTR non aveva affatto preso posizione sulle istanze del contribuente di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di illegittimità del preavviso di fermo, nonostante la documentazione trascritta in ricorso mostrasse sia l’intervenuta cancellazione del fermo sia l’annullamento con giudicato di tre delle cartelle presupposte. Tale omissione integra violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato come base della difesa personale del ricorrente avvocato; non oggetto della ratio decidendi.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.
violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
la Corte lo applica nel senso che il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; la mancata presa di posizione integra omessa pronuncia.
violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e all’allegata mancata considerazione di documenti prodotti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
richiamato per la denuncia di violazione di legge e di omesso esame; il terzo motivo è poi assorbito.
violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulle impugnazioni tempestive e sulla prescrizione del credito.
Massime di principio
- Integra omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in cassazione, la mancata decisione su una domanda di cessazione della materia del contendere quando dagli atti risulti l’intervenuto venir meno dell’oggetto del contendere.
- Quando un atto esecutivo o cautelare è fondato su più presupposti cartolari e alcuni di essi risultano annullati con giudicato, il giudice di merito deve esaminare espressamente la domanda di illegittimità dell’atto e non può omettere di pronunciarsi sulle relative allegazioni decisive.
- In sede di legittimità, la trascrizione nel ricorso degli atti e dei documenti rilevanti può essere decisiva per dimostrare che la questione era stata ritualmente devoluta al giudice di merito e che la sua mancata decisione integra vizio di nullità della sentenza.
- Il motivo che denuncia omessa pronuncia assorbe le ulteriori censure che presuppongono l’esame del merito della pretesa tributaria, quando la cassazione interviene per il solo vizio processuale della sentenza.
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