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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05617/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano resa ex art. 599-bis c.p.p., con la quale, su concorde richiesta delle parti, la pena era stata rideterminata in anni due di reclusione e euro 3.600 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. e all'art. 81 c.p., contestando in sostanza la determinazione della pena e dell'aumento applicato. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili perché rivolte contro una sentenza di concordato in appello e non attinenti a profili di illegalità della sanzione o a vizi della formazione del consenso, ma alla mera misura della pena concordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili soltanto vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, nonché l'illegalità della pena; non sono invece proponibili doglianze che investano in modo generico la valutazione ex art. 133 c.p. o la misura della pena concordata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando altresì l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    concorde richiesta delle parti

    disciplina il concordato in appello; la cassazione è ammissibile solo per vizi della formazione del consenso, per il dissenso del Procuratore generale o per difformità della decisione rispetto all'accordo, non per contestazioni sulla pena concordata salvo illegalità.

  • art. 589 c.p.p.

    nelle forme previste dall'articolo 589

    indicato come forma procedurale per la richiesta congiunta di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129

    la Corte richiama il principio per cui, nel concordato in appello, non sono proponibili doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento quando i motivi sono stati rinunciati.

  • art. 133 c.p.

    norma invocata dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la Corte afferma che una censura generica su tale parametro è inammissibile se non si traduce in denuncia di illegalità della sanzione.

  • art. 81 c.p.

    norma invocata dal ricorrente in relazione all'aumento di pena; la Corte esclude che la sua deduzione, in assenza di illegalità, renda ammissibile il ricorso contro la pena concordata.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto i vizi inerenti alla formazione del concordato, al consenso del Procuratore generale e alla conformità tra accordo e decisione, oltre alla eventuale illegalità della pena.
  • Le censure che si limitano a contestare la misura della pena concordata, senza dedurre un vizio di legalità della sanzione, sono inammissibili perché incidono su un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice.
  • La rinuncia ai motivi di appello comporta che non possa essere chiesto in cassazione il controllo sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi consentiti dalla disciplina del concordato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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