Cassazione Penale, Sentenza n. 26255/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per reati di intralcio alla giustizia (in relazione a minacce rivolte a persone vicine a una dichiarante) e aveva rideterminato la pena a 2 anni e 4 mesi. I motivi di ricorso denunciavano: violazione delle norme sul giudizio e sulla prova (mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio); errata qualificazione giuridica delle condotte (sostenevano che l'invito/minaccia non era diretto al testimone e quindi non integrava il reato di intralcio); vizi nel trattamento sanzionatorio (riconoscimento delle attenuanti generiche in via di equivalenza, applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e della recidiva); e, in via autonoma, manifesta illogicita della motivazione per mancata risposta alle censure svolte in appello
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi proposti aspecifici e inammissibili perché: 1) formulati in modo cumulativo e non chiaro, rimettendo alla Corte di legittimità la ricostruzione di più censure senza indicare con precisione i vizi di motivazione o le parti della sentenza impugnata; 2) in parte si limitavano a chiedere una diversa valutazione dei fatti, il che è precluso alla Corte di cassazione; 3) alcune doglianze si risolvevano nella mera enunciazione di principi giurisprudenziali non collegati specificamente alla sentenza; 4) la qualificazione del delitto di intralcio alla giustizia è stata ritenuta corretta in ragione della giurisprudenza che ammette l'integrazione del reato anche quando la persona ha reso dichiarazioni in fase di indagini preliminari. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende. La sentenza d'appello, pertanto, resta efficace (condanna a 2 anni e 4 mesi) salvo quanto già disposto in sede di merito.
Norme richiamate
Il reato di intralcio alla giustizia può integrarsi anche quando la persona offesa o la dichiarante ha reso dichiarazioni in fase di indagini preliminari: pressioni o minacce finalizzate a indurre la ritrattazione in tale fase rientrano nella fattispecie
Articolo richiamato nella riqualificazione di una delle condotte contestate (connesso alle false dichiarazioni), usato in combinazione con l'art. 377 per definire la fattispecie nei confronti di una delle persone offese
Art. 610 (violenza o minaccia) richiamato in relazione a una contestazione che poi la Corte di appello ha dichiarato improcedibile per difetto di querela; art. 56 relativa alla continuazione o concorso di reati è stata richiamata in fase di riqualificazione
Aggravante 'per assicurarsi l'impunità' applicata dal giudice di merito e contestata dal ricorrente; la Cassazione non ha ritenuto la censura specifica o fondata per invalidarne l'applicazione
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato questi lett. ma la Corte ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche o riconducibili a mera diversa valutazione dei fatti, quindi inammissibili
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 581 c.p.p. comma 1; art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c)
Richiamati per il principio secondo cui è inammissibile per aspecificità il motivo che denuncia inosservanza e errata applicazione della legge penale senza indicare i vizi specifici di motivazione; la Corte ha applicato questo orientamento per dichiarare il ricorso inammissibile
artt. 533, 535, 521, 192 cod. proc. pen.
artt. 533, 535, 521, 192 c.p.p.
Norme sulla formazione della prova e sugli accertamenti probatori richiamate nel ricorso come presunte violate; la Cassazione ha ritenuto tali censure come enunciazioni di massime non specificamente collegate alla motivazione impugnata, quindi inammissibili
disposizioni sulla cassa delle ammende e spese
La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e, in via equitativa e conformemente a giurisprudenza costituzionale, al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso non imputabile a colpa grave
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: occorre indicare puntualmente le parti della motivazione impugnata e il vizio dedotto; l'argomentazione generale o cumulativa è inammissibile
- La Corte di cassazione non è sede per rivedere la valutazione del fatto: proporre una diversa lettura degli elementi probatori, senza evidenziare vizi di motivazione, è insufficiente
- Il reato di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) può configurarsi anche quando la vittima ha reso dichiarazioni solo in fase di indagini preliminari; minacce o pressioni per indurre la ritrattazione in tale fase sono rilevanti
- Le doglianze sulla determinazione della pena o sul bilanciamento delle circostanze devono essere collegate alla motivazione concreta della sentenza impugnata; citare solo principi generali della giurisprudenza non è sufficiente
- Se una contestazione penale è improcedibile per difetto di querela, la relativa imputazione può essere esclusa in sede di appello; questioni di procedibilità devono essere debitamente indicate e motivate
- La presentazione di ricorso in cassazione senza la specificità richiesta può comportare la condanna alle spese e, in casi ritenuti non gravemente colposi, a una sanzione equitativa alla cassa delle ammende
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