Cassazione Penale, Ordinanza n. 35197/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, confermando per il resto la condanna pronunciata dal Tribunale per furto con strappo di una borsetta e ricettazione di un motoveicolo di provenienza furtiva, fatti accertati il 7 dicembre 2018. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 648 e 62 n. 4 c.p. e all'art. 133 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la capacità a delinquere anche da condotte successive ai fatti di causa, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius e incidenza illegittima sul trattamento sanzionatorio. Contestava inoltre la mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e non illogica sul mancato riconoscimento delle attenuanti richieste, richiamando principi di legittimità condivisi dal Collegio. Ha inoltre rilevato che la graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p., e che il giudice può considerare anche condotte successive al reato ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 3, c.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Richiamato dal ricorrente in relazione al reato di ricettazione contestato.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'attenuante comune invocata e ritenuta non sussistente.
Norma sulla commisurazione della pena; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito e la possibilità di valutare anche condotte successive al reato ai sensi del comma 2, n. 3.
Parametri legali per la determinazione della pena richiamati a fondamento della discrezionalità del giudice di merito.
Consente di valorizzare, nella valutazione della capacità a delinquere e del trattamento sanzionatorio, anche le condotte susseguenti al reato.
Massime di principio
- La determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione sia congrua e coerente con i criteri di legge.
- Il giudice, nel valutare la capacità a delinquere e la personalità dell'imputato ai fini dell'art. 133 c.p., può prendere in considerazione anche condotte successive al reato.
- Il divieto di reformatio in peius non è violato quando la rivalutazione del trattamento sanzionatorio discende dalla corretta applicazione dei criteri legali di commisurazione della pena e da una motivazione adeguata.
- Il mancato riconoscimento di attenuanti generiche o speciali è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o in contrasto con i principi di diritto; non basta una diversa lettura degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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