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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35197/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, confermando per il resto la condanna pronunciata dal Tribunale per furto con strappo di una borsetta e ricettazione di un motoveicolo di provenienza furtiva, fatti accertati il 7 dicembre 2018. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 648 e 62 n. 4 c.p. e all'art. 133 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la capacità a delinquere anche da condotte successive ai fatti di causa, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius e incidenza illegittima sul trattamento sanzionatorio. Contestava inoltre la mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti e la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e non illogica sul mancato riconoscimento delle attenuanti richieste, richiamando principi di legittimità condivisi dal Collegio. Ha inoltre rilevato che la graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p., e che il giudice può considerare anche condotte successive al reato ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 3, c.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al reato di ricettazione contestato.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'attenuante comune invocata e ritenuta non sussistente.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulla commisurazione della pena; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito e la possibilità di valutare anche condotte successive al reato ai sensi del comma 2, n. 3.

  • art. 132 c.p.

    Parametri legali per la determinazione della pena richiamati a fondamento della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133, comma 2, n. 3, c.p.

    Consente di valorizzare, nella valutazione della capacità a delinquere e del trattamento sanzionatorio, anche le condotte susseguenti al reato.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione sia congrua e coerente con i criteri di legge.
  • Il giudice, nel valutare la capacità a delinquere e la personalità dell'imputato ai fini dell'art. 133 c.p., può prendere in considerazione anche condotte successive al reato.
  • Il divieto di reformatio in peius non è violato quando la rivalutazione del trattamento sanzionatorio discende dalla corretta applicazione dei criteri legali di commisurazione della pena e da una motivazione adeguata.
  • Il mancato riconoscimento di attenuanti generiche o speciali è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o in contrasto con i principi di diritto; non basta una diversa lettura degli elementi valorizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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