Cassazione Penale, Ordinanza n. 08967/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Evidenzia che il motivo è radicalmente inammissibile sia per la totale assenza di motivazione a sostegno, sia perché introduce in cassazione una doglianza non dedotta in appello. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione rileva però che la censura è del tutto priva di reale sviluppo argomentativo e, soprattutto, che il tema non risultava essere stato devoluto in appello: dalla sentenza impugnata emergeva infatti che i motivi di gravame riguardavano soltanto il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
individua la fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti oggetto del giudizio
attenuante che, secondo il riepilogo dei motivi di appello richiamato dalla Corte, era stata oggetto di devoluzione in appello
attenuante generica che, secondo il riepilogo dei motivi di appello richiamato dalla Corte, era stata oggetto di devoluzione in appello
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione la censura che sia del tutto priva di specifica argomentazione a sostegno.
- Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione una questione non proposta nei motivi di appello, quando il controllo richiesto presupponga una previa devoluzione del tema al giudice di merito.
- Quando l'impugnazione di legittimità si limita a sollevare un vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con le rationes della decisione impugnata, il ricorso è radicalmente inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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