Cassazione Penale, Sentenza n. 34299/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Alessandria, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo D), estinto per condotte riparatorie, e confermato la condanna per i reati di cui ai capi C) ed E). Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza di primo grado per incertezza sulla data di emissione: il provvedimento riportava il 12 maggio 2024 a margine, il 21 maggio 2024 quale data dell'udienza e il 28 maggio 2024 quale data di sottoscrizione. Ha contestato che la Corte territoriale avesse individuato nel 21 maggio la data effettiva senza adeguata motivazione e ha dedotto un pregiudizio al diritto di difesa e alla facoltà di impugnazione. Con il secondo motivo ha contestato la prova della truffa, sostenendo che annuncio di vendita, mancata consegna dei cuccioli e successiva irreperibilità non dimostrassero artifizi o raggiri e induzione in errore, ma fossero compatibili con un mero inadempimento contrattuale; ha inoltre lamentato la mancanza di prova della disponibilità dei beni. Con il terzo motivo ha censurato il rigetto della causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p.: l'offerta di 300 euro sarebbe stata ritenuta insufficiente per il danno morale senza quantificarlo e senza spiegare perché non fosse incluso; ha anche dedotto l'omessa concessione del termine previsto dal comma 2. Con il quarto motivo ha contestato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti e la determinazione degli aumenti per la continuazione, lamentando la mancata valorizzazione della parziale restituzione delle somme e della modesta gravità dei fatti e l'insufficienza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di appello aveva spiegato che la sentenza era stata emessa il 21 maggio 2024, quando si erano tenute l'udienza e la lettura del dispositivo alla presenza del difensore; la diversa identità del difensore presente e di quello che aveva proposto appello era circostanza contingente, e non era stato indicato un concreto pregiudizio difensivo. Il secondo motivo è stato rigettato perché la serialità delle condotte, la mancata consegna dopo il pagamento, la successiva irreperibilità e l'assenza di giustificazioni sull'omessa consegna e sull'effettiva esistenza dei cuccioli erano state logicamente valorizzate come elementi rivelatori dell'originaria mala fede e degli artifizi o raggiri; la Corte ha escluso che si trattasse di inversione dell'onere della prova, rilevando la mancata allegazione di elementi difensivi concreti dopo l'assolvimento dell'onere probatorio dell'accusa. Il terzo motivo è stato rigettato: i 300 euro corrispondevano al solo pregiudizio economico e l'offerta non considerava il danno morale, sicché non assicurava il risarcimento integrale richiesto dall'art. 162-ter c.p. Non spettava al giudice quantificare d'ufficio il danno morale per supplire all'incompletezza dell'offerta. Il termine aggiuntivo previsto dal comma 2 presuppone la prova che l'imputato non abbia potuto adempiere per un fatto a lui non addebitabile; tale impossibilità non era stata allegata né provata, e la norma non consente un rinvio finalizzato semplicemente ad aumentare l'offerta. Anche il quarto motivo è stato rigettato: la motivazione d'appello, richiamando precedenti specifici, maggiore pericolosità, intensità del dolo, insidiosità della condotta, personalità e pervicacia, giustificava il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti; la parziale restituzione era già stata considerata dal Tribunale. La censura sugli aumenti per la continuazione era generica e non indicava sproporzioni, violazioni dei limiti dell'art. 81 c.p. o un surrettizio cumulo materiale; la risposta della Corte territoriale era quindi adeguata rispetto alle doglianze formulate.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
La ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo al rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza della data di emissione.
La disposizione individua i vizi di legittimità denunciati con il ricorso; nel caso concreto le doglianze di violazione di legge e vizio motivazionale sono state giudicate infondate.
Si rammenta inoltre, al riguardo, che secondo l’art. 162 ter cod. pen. il danno deve essere risarcito “interamente” perché possa prodursi l’effetto estintivo del reato edunque esso deve consistere in un ristoro di ogni pregiudizio patito dalla personaoffesa.
L'effetto estintivo richiede il risarcimento integrale di ogni pregiudizio della persona offesa, incluso il danno morale; un'offerta limitata al danno patrimoniale non è sufficiente.
Ebbene, non risulta che il ricorrente abbia mai provato, né prima ancora prospettato, un qualunque fatto che lo abbia posto nell’incolpevole impossibilità di risarcire integralmente il danno.
La concessione di un termine ulteriore presuppone la prova che l'imputato non abbia potuto adempiere per una causa a lui non imputabile; non basta la volontà di completare o incrementare l'offerta.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
La motivazione sugli aumenti per la continuazione deve essere proporzionata alla loro entità e consentire di controllare il rispetto dei limiti legali e l'assenza di un cumulo materiale mascherato; la censura deve indicare concretamente la violazione lamentata.
Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L'incertezza formale sulla data di una sentenza non determina nullità quando il giudice individua, sulla base dell'udienza e della lettura del dispositivo, la data effettiva e il ricorrente non dimostra una concreta compressione del diritto di difesa o della facoltà di impugnazione.
- La serialità delle condotte, la mancata consegna del bene dopo il pagamento, la successiva irreperibilità e l'assenza di spiegazioni plausibili possono, valutate unitariamente, concorrere a provare l'originaria mala fede e gli artifizi o raggiri richiesti per la truffa, distinguendo il fatto dal mero inadempimento contrattuale.
- Quando l'accusa abbia assolto il proprio onere probatorio anche mediante elementi presuntivi o massime di esperienza, la mancata allegazione di elementi concreti favorevoli all'imputato può essere valutata senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova.
- Ai fini dell'estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter c.p., il risarcimento deve essere integrale e comprendere tutte le voci di pregiudizio patite dalla persona offesa; un'offerta circoscritta al danno economico non soddisfa tale requisito se non contempla il danno morale.
- Il termine aggiuntivo previsto dall'art. 162-ter, comma 2, c.p. richiede la prova di una causa non imputabile che abbia impedito l'adempimento; non è concedibile per consentire semplicemente all'imputato di aumentare un'offerta risarcitoria originariamente incompleta.
- Il rigetto di una specifica deduzione difensiva non richiede sempre una risposta espressa, se la decisione complessiva offre argomenti logici e sufficienti che la disattendono.
- La motivazione degli aumenti per la continuazione va valutata in rapporto alla loro entità e deve permettere il controllo della proporzione, del rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e dell'assenza di un cumulo materiale dissimulato; una censura generica, che non individui una violazione concreta, è infondata.
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