Cassazione Penale, Sentenza n. 37251/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva inosservanza ed errata applicazione degli artt. 589-bis comma 5, 590-quinquies e 590-quater c.p., sostenendo che la condotta integrasse l'aggravante prevista dall'art. 589-bis, comma 5, n. 1 c.p. e che vi fosse erronea qualificazione giuridica del fatto contestato nel patteggiamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che, in tema di patteggiamento, il rimedio per "erronea qualificazione del fatto" in cassazione è ammesso solo per errori manifesti (es. quando l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sul reato). Nel caso di specie non è emerso un errore manifesto: l'aggravante ex art. 589-bis comma 5 n.1 non era stata contestata espressamente e la diversa qualificazione presenta margini di opinabilità; pertanto il controllo non poteva essere svolto e l'impugnazione è inammissibile. Restano pertanto confermati gli effetti della sentenza di patteggiamento che aveva applicato a Monica Fusco la pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione (con riconoscimento di attenuanti generiche e dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis c.p.)
Norme richiamate
Disciplina il rito del patteggiamento; nella sentenza è richiamato come quadro normativo dell'accordo sulla pena posto a fondamento del provvedimento impugnato
Norma principale richiamata rispetto alla qualificazione del fatto e alle aggravanti/attenuanti contestate (il comma 5 richiede specifiche aggravanti e il comma 7 riguarda un'attenuante); la Corte osserva che l'aggravante del comma 5 n.1 non era stata espressamente contestata
Richiamato nel ricorso come norma rilevante per la qualificazione del fatto, ma senza specifiche evidenze che ne imponessero la modifica della qualificazione operata nel patteggiamento
Cfr. precedente voce: richiamato nel ricorso ma la Corte non ha ritenuto che il suo richiamo costituisse elemento per dedurre un errore manifesto nella qualificazione
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui "la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto"
Limita l'oggetto del controllo in cassazione sulle qualificazioni operate nel patteggiamento: solo errori evidenti e manifesti sono sindacabili
Giurisprudenza citata (Sez. 6, 27/11/2012, n. 15009 - Bisignani)
in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica ... deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso
La Corte applica questo principio richiamandolo come parametro per escludere l'ammissibilità del ricorso: solo errori manifesti, deducibili dai capi di imputazione, dalla motivazione succinta e dai motivi del ricorso, possono essere esaminati
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020)
Ulteriore richiamo che sottolinea l'inammissibilità di impugnazioni che denunciino errori valutativi non evidenti dalla contestazione; conferma il principio di restrizione del sindacato in cassazione sul patteggiamento
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per presunta errata qualificazione del fatto è ammesso solo se l'errore è manifesto: cioè quando l'accordo sulla pena si tradurrebbe in un accordo su reati diversi
- La verifica di ammissibilità deve limitarsi ai capi di imputazione, alla succinta motivazione della sentenza e ai motivi del ricorso; deduzioni che presentano margini di opinabilità sono inammissibili
- Se un'aggravante non è stata espressamente contestata nel capo di imputazione, è difficile per il ricorrente ottenere l'esame in Cassazione della nuova qualificazione fondata su quella aggravante
- Per chi impugna: articolare con chiarezza nel capo di imputazione e nei motivi d'appello le ragioni per cui sussisterebbe un errore manifesto nella qualificazione, fornendo elementi immediatamente deducibili dalla contestazione
- Per la difesa/parte resistente: ribadire che le dispute interpretative sulla qualificazione del fatto, quando non sono manifeste, rientrano nella discrezionalità del giudice del patteggiamento e non sono sindacabili in Cassazione
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