Cassazione Penale, Sentenza n. 28448/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda il sequestro preventivo impeditivo della copia di intercettazioni nella materiale disponibilità dell'indagato, disposto perché parte di tali captazioni era stata pubblicata su un profilo Facebook a lui riferibile. La misura era stata confermata dal tribunale del riesame, che aveva ritenuto sussistente il fumus della contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione contro il sequestro eseguito dal pubblico ministero in sede di perquisizione domiciliare. Con il ricorso per cassazione l'indagato deduceva: 1) violazione di legge e motivazione illogica sulla sussistenza del fumus del reato ex art. 684 c.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto se le intercettazioni fossero già state riprodotte in un provvedimento giudiziario o utilizzate nel dibattimento, circostanze che escludono il divieto di pubblicazione ex art. 114, comma 2-bis, c.p.p., e che l'onere di provare l'assenza di tali condizioni non potesse gravare su chi subisce il sequestro; 2) illogicità della motivazione sul rispetto dei principi di proporzione e adeguatezza del sequestro, assumendo che il vincolo avrebbe dovuto essere limitato alle sole intercettazioni relative alla persona offesa che aveva presentato querele, e non all'integralità delle captazioni, oltre a dover essere valutato il bilanciamento con il diritto di difesa nell'altro procedimento; 3) illegittimità della declaratoria di carenza di interesse riguardo alla perquisizione e al sequestro eseguiti dal pubblico ministero, lamentando l'assenza di criteri selettivi nell'apprensione dei files.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è sindacabile solo per violazione di legge, comprensiva anche di motivazione radicalmente mancante o incomprensibile, ma che nel caso concreto tale vizio non sussisteva. Quanto al primo motivo, ha affermato che il tribunale aveva logicamente valorizzato la pubblicazione di immagini relative a intercettazioni sul profilo Facebook dell'indagato, la documentazione fotografica e le denunce, rilevando che non era emerso né era stato allegato dal ricorrente che le captazioni pubblicate fossero state riprodotte in un provvedimento o utilizzate in dibattimento; il divieto di pubblicazione ex art. 114, comma 2-bis, c.p.p. opera infatti in via generale e spetta a chi pubblica allegare elementi concreti che dimostrino la ricorrenza di una delle eccezioni. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la sussistenza del periculum in mora perché la disponibilità delle intercettazioni poteva consentire ulteriori pubblicazioni illecite; ha inoltre giudicato proporzionato il sequestro della copia integrale, poiché la pubblicazione era avvenuta tramite "storie" a visibilità temporanea e quindi non era praticabile un semplice oscuramento, e perché il diritto di difesa nell'altro procedimento poteva essere soddisfatto mediante nuova richiesta di copie selettive. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto aspecifico e comunque manifestamente infondato, poiché la perquisizione e il sequestro del pubblico ministero erano atti esecutivi del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, e il vincolo sulla copia delle intercettazioni trovava fondamento in quel provvedimento.
Norme richiamate
Consente il sequestro preventivo impeditivo quando la disponibilità della cosa pertinenti al reato può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
È la norma sull'impugnazione del provvedimento cautelare reale davanti al tribunale del riesame.
Contravvenzione che punisce la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
Prevede un divieto generale di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni, salvo che esse siano riprodotte dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzate nel corso del dibattimento.
Richiamato dalla difesa come procedura non attivata nel procedimento a cui le intercettazioni si riferivano, ma la Corte non attribuisce a tale dato rilievo decisivo ai fini del fumus.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio sono deducibili solo violazioni di legge, nel cui ambito rientrano anche i vizi motivazionali estremi, ossia la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- In tema di pubblicazione di intercettazioni, l'art. 114, comma 2-bis, c.p.p. configura un divieto generale, salvo le eccezioni tassative della riproduzione in un provvedimento giudiziario o dell'utilizzo in dibattimento; chi contesta il sequestro o giustifica la pubblicazione deve allegare elementi concreti idonei a dimostrare la ricorrenza di una di tali eccezioni.
- Ai fini del fumus del reato di cui all'art. 684 c.p. è sufficiente valorizzare la pubblicazione del contenuto di intercettazioni non ricompresse nelle eccezioni di legge, senza che incomba sull'autorità procedente un onere di prova negativa circa l'inesistenza delle condizioni di liceità.
- Il sequestro preventivo impeditivo richiede un rapporto funzionale concreto, attuale e non meramente occasionale tra il bene e la possibile reiterazione o aggravamento del reato; la misura è legittima se la libera disponibilità della cosa può agevolare ulteriori illeciti.
- Il principio di proporzionalità nel sequestro preventivo impone di scegliere, ove possibile, la modalità meno invasiva idonea a soddisfare l'esigenza cautelare; tuttavia, quando la forma di diffusione illecita rende impraticabile un oscuramento selettivo, il vincolo può essere esteso alla copia integrale del materiale pertinente.
- La carenza di interesse rende inammissibile la censura contro atti investigativi meramente esecutivi di un sequestro preventivo già validamente disposto dal giudice, quando il vincolo reale trova il proprio fondamento nel decreto giurisdizionale e non nell'atto esecutivo del pubblico ministero.
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