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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02179/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 495 c.p. confermandone la responsabilità penale. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione sul computo del termine di prescrizione, sostenendo che il reato sarebbe già estinto; la Corte di cassazione ha però rilevato che era stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, con conseguente aumento di pena ai fini del calcolo prescrizionale, nonché l'ulteriore aumento per l'interruzione, sicché il termine non risultava ancora spirato. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 483 c.p. e 37 d.m. n. 146 del 2008, assumendo che la Corte territoriale avrebbe escluso il c.d. falso innocuo; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, perché privo di una critica effettiva alla ratio decidendi e limitato a riproporre le doglianze dell'appello senza confrontarsi con le ragioni per cui la falsità era stata ritenuta idonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché il termine era stato correttamente calcolato tenendo conto della recidiva reiterata e specifica, dell'interruzione e della sospensione. Ha inoltre dichiarato aspecifico il motivo relativo al falso innocuo, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Indicato come titolo del reato oggetto della riqualificazione operata in appello; la Corte lo assume come base per il calcolo del termine di prescrizione, rilevando la pena massima edittale di sei anni di reclusione.

  • art. 99, ultimo comma, c.p.

    La recidiva reiterata e specifica comporta un aumento di pena di due terzi, rilevante ai fini del computo della prescrizione.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    L'interruzione comporta un ulteriore aumento di due terzi del termine di prescrizione.

  • art. 483 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione sul falso innocuo e alla falsità documentale.

  • art. 37 d.m. n. 146 del 2008

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul falso innocuo; la Corte non entra nel merito della disciplina, ma ritiene il motivo generico.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva reiterata e specifica contestata e riconosciuta incide sul termine di base come aumento di pena e può concorrere con gli effetti dell'interruzione, con conseguente prolungamento del tempo necessario a prescrivere.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riprodurre le argomentazioni già prospettate in appello.
  • La censura sul c.d. falso innocuo deve essere specifica e argomentata: occorre dimostrare in che modo la falsità sia concretamente inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento; in mancanza, il motivo è aspecifico.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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