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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30620/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento di euro 201.663,50, quale prezzo di beni mobili asseritamente venduti e non pagati, nei confronti del titolare di una ditta individuale. Quest'ultimo ha proposto opposizione, domandando anche in via riconvenzionale il risarcimento dei danni che assumeva di aver subito per l'emissione, da parte della controparte, di ricevute bancarie riferite a operazioni inesistenti, che avrebbero inciso negativamente sul suo rating bancario, sull'accesso al credito e sulla disponibilità dei beni concessi in garanzia. Il tribunale ha rigettato l'opposizione e la corte d'appello ha confermato, ritenendo che i crediti azionati fossero rimasti in capo alla società opposta in base al contratto di affitto di ramo d'azienda e che il danno lamentato non fosse provato né adeguatamente allegato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la decisione di merito si fosse fondata su presunzioni non gravi, precise e concordanti, e che i giudici avessero erroneamente escluso il nesso tra le ricevute bancarie erronee e il preteso danno. Con il secondo motivo ha denunciato nullità del procedimento per mancata ammissione della prova testimoniale del direttore della banca, prova che avrebbe dovuto dimostrare il collegamento tra le ricevute bancarie e la riduzione del credito concesso, la perdita di rating e il pregiudizio reputazionale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che il giudice di appello aveva motivato in modo erroneo e contraddittorio sul difetto di allegazione del danno e, al tempo stesso, aveva escluso la rilevanza della prova testimoniale richiesta. Ha quindi accolto il secondo motivo, assorbito il primo, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il nucleo della decisione è il rilievo che la mancata ammissione della prova testimoniale, a fronte di un danno almeno astrattamente allegato, integra vizio della sentenza quando il giudice fonda la decisione sull'asserita inosservanza dell'onere probatorio nonostante la parte abbia offerto di provarlo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge

    richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta errata applicazione delle regole sulle presunzioni e sulla responsabilità aquiliana.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del secondo motivo, volto a censurare la mancata ammissione della prova testimoniale.

  • art. 2727 c.c.

    la Corte richiama la disciplina delle presunzioni semplici, oggetto di contestazione nel primo motivo.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte richiama il requisito di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, invocato dal ricorrente contro la motivazione di merito.

  • art. 2043 c.c.

    menzionato nel primo motivo come norma sostanziale in tema di responsabilità aquiliana per il danno lamentato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel principio giurisprudenziale riportato dalla Corte: la mancata ammissione di un mezzo istruttorio è vizio della sentenza se il giudice fonda la decisione sull'inosservanza dell'onere della prova pur a fronte dell'offerta probatoria della parte.

  • art. 2559 c.c.

    richiamato nel contratto di affitto di ramo d'azienda per escludere, in deroga, il trasferimento di crediti e debiti anteriori.

  • art. 2560 c.c.

    richiamato nel contratto di affitto di ramo d'azienda per stabilire, in deroga, che i crediti e i debiti anteriori restano alla concedente.

  • art. 2740 c.c.

    evocato in relazione alla garanzia patrimoniale generica, per sottolineare che la vendita di immobili aveva depauperato il patrimonio del debitore.

Massime di principio

  • Quando la parte allega un danno e offre una prova testimoniale potenzialmente idonea a dimostrarne l'esistenza e il nesso causale, il giudice non può negare l'ammissione del mezzo istruttorio limitandosi a escludere apoditticamente il danno o la rilevanza della prova.
  • La mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra vizio della sentenza se il giudice, nel rigettare la domanda o l'eccezione, fa gravare la decisione sull'asserita carenza probatoria pur avendo impedito alla parte di assolvere il relativo onere della prova.
  • In tema di danno da illecito o da comportamento scorretto, il pregiudizio patrimoniale deve essere allegato in modo specifico e deve risultare il nesso causale con la condotta dedotta; tuttavia, se tale allegazione esiste almeno in termini astratti, il giudice deve consentire la prova dei fatti dedotti e non può anticipare la valutazione di merito fino a precludere l'istruzione.
  • L'interpretazione di un contratto di affitto di ramo d'azienda deve essere svolta secondo il dato letterale delle clausole, soprattutto quando le parti abbiano espressamente disciplinato la sorte dei crediti e debiti anteriori, anche in deroga alle regole codicistiche richiamate nel contratto.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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