Cassazione Civile, Sentenza n. 2268/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per omesso pagamento della Tares relativa all'anno 2013. La ricorrente contestava la tassazione di porzioni dell'opificio deducendo che l'attività di lavorazione delle lamiere produce esclusivamente rifiuti speciali e che le superfici indicate come 'magazzino' non sono aree autonome ma parti del capannone produttivo; quindi chiedeva l'esclusione dalla base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 10, d.l. 201/2011. Denunciava inoltre errore di fatto nella qualificazione delle superfici e motivazione apparente della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché esso mira a sindacare fatti e valutazioni di merito (se determinate superfici siano in concreto aree in cui si formano 'di regola' rifiuti speciali), valutazione riservata al giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello adeguata (il giudice d'appello ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni del primo grado in modo tale da rendere verificabile il percorso logico). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e ad un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 10 (conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214)
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
L'esclusione dalla base imponibile riguarda solo la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; grava sul produttore la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti. Il collegamento funzionale con l'area produttiva (es. depositi o magazzini serventi) non determina di per sé l'esclusione dalla tassazione.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
Norma previgente relativa alla Tarsu con analogo principio applicato dalla giurisprudenza: l'esclusione riguarda solo le superfici in cui si formano solo rifiuti speciali; la nozione è rimessa all'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3, n. 4, n. 5)
Limiti del sindacato in Cassazione: il vizio di diritto (n.3) non può trasformarsi in sindacato sui fatti; la censura per motivazione apparente (n.4) è ammissibile solo in casi di assenza o manifesta non comprensibilità della motivazione; la riforma (n.5) riduce il controllo sulla motivazione salvo le anomalie costituzionalmente rilevanti.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'eventuale obbligo per la parte soccombente in Cassazione di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; applicato dalla Corte nel caso di condanna della ricorrente.
Massime di principio
- L'esclusione dalla tassa sui rifiuti per aree 'ove si formano di regola rifiuti speciali' si applica solo alle porzioni di superficie che, per struttura e destinazione, producono esclusivamente rifiuti speciali; non è sufficiente la mera connessione funzionale con l'area produttiva.
- La prova dell'avvenuto trattamento/smaltimento dei rifiuti è a carico del produttore e deve essere documentata in modo convincente per ottenere l'esclusione dalla base imponibile.
- La qualificazione delle superfici (laboratorio vs magazzino vs area servente) è questione di fatto affidata al giudice di merito; il riesame di tali valutazioni è inammissibile in Cassazione salvo vizio di diritto sulla motivazione o manifesta illogicità.
- Per impugnare efficacemente un accertamento Tares/Tarsu occorre fornire elementi tecnici (planimetrie, fotografie, relazioni tecniche, certificazioni sui rifiuti e prove di smaltimento) che consentano al giudice di merito una precisa valutazione fattuale.
- Le dichiarazioni presentate al Comune possono essere oggetto di valutazione e di possibile rettifica, ma l'affermazione astratta di aver dichiarato determinate superfici non surroga la necessità della prova del concreto rapporto tra attività, destinazione dei locali e produzione di rifiuti speciali.
- Sul piano processuale, le censure in Cassazione devono mirare a profili di diritto o a vere anomalie motivazionali; la riproposizione del contrasto sulle risultanze probatorie costituisce motivo di inammissibilità.
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