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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2267/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (n. 29120100030239359000) per TARSU relativa agli anni 2002-2008 emessa sulla base di un avviso di accertamento (n. 9066 del 7 settembre 2009) e iscrizione a ruolo (n. 3901/2010, consegnato all'agente della riscossione il 25/11/2010) per un importo complessivo di € 787,18. In primo grado il ricorso era stato parzialmente accolto con estinzione della pretesa per le annualità 2002-2005; in appello la CTP regionale ha rigettato l'appello per i restanti anni (2006-2008), ritenendo inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità dei motivi e respingendo la censura circa il difetto di integrità del contraddittorio (contro l'agente di riscossione senza chiamata dell'ente impositore). In Cassazione la ricorrente denunciava, tra l'altro, violazione dell'art. 39 d.lgs. 112/1999 (litisconsorzio necessario), violazioni di art. 53 d.lgs. 546/1992, art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. relative alla mancata prova dei requisiti di validità dell'atto presupposto e alla necessità di pronuncia su tutti i motivi non esaminati in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. con l. 17 dicembre 2018, n. 136), che annulla automaticamente i debiti residui fino a € 1.000, riferiti ai carichi affidati agli agenti di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Nel caso di specie la cartella era per € 787,18 con ruolo consegnato il 25/11/2010; inoltre il giudicato interno aveva già escluso gli anni 2002-2005 riducendo il residuo indicato dalla ricorrente a € 408,00. Per questi motivi la controversia si estingue ope legis e la Corte compensa le spese processuali tra le parti; non è dovuto ulteriore contributo unificato in ragione della natura eccezionale della definizione.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4 (conv. l. 17 dicembre 2018, n. 136)

    I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

    La Corte interpreta la norma come un annullamento automatico ipso iure dei debiti inferiori a € 1.000 (comprensivi di capitale, sanzioni e solo degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo) relativi ai carichi 2000-2010; applicandosi anche ai tributi locali, tale annullamento determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere anche se non è stato formalmente adottato lo sgravio amministrativo.

  • d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39

    La ricorrente sosteneva che la mancata chiamata dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione inficiasse la validità dell'atto consequenziale; tuttavia il giudice d'appello aveva ritenuto non necessario un litisconsorzio necessario tra ente e agente e la Corte non ha accolto la tesi come idonea a impedire l'applicazione dell'annullamento ope legis. In generale, l'art. 39 non impedisce di regolare la controversia contro l'agente quando la legge o la giurisprudenza non richiedono litisconsorzio necessario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    L'art. 53 (sulle modalità di impugnazione) è stato richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione di inammissibilità per difetto di specificità; il giudice d'appello aveva correttamente valutato che l'appello non aveva motivi specifici ma si era limitato a ripetere i motivi del ricorso originario. La Corte non ha ritenuto fondata la censura alla luce della cessazione della materia del contendere.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio che la decisione di appello deve contenere specifici motivi e l'indicazione degli errori della decisione impugnata; la Corte d'appello aveva ritenuto carenti i motivi di appello per specificità e motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente invocava la regola sulla prova (onere della prova); tuttavia, anche assumendo che l'ente non avesse provato la notifica dell'atto presupposto, tale valutazione è stata resa non decisiva dalla successiva estinzione ope legis della pretesa tributaria.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)

    La norma sul contributo unificato e le sue eccezioni è stata richiamata: la Corte ha ritenuto che, per la definizione ope legis della controversia, non sussista l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato essendo la misura di carattere sanzionatorio e applicabile nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Se il debito residuo risultante dal singolo carico affidato all'agente della riscossione (per carichi dal 1/1/2000 al 31/12/2010) è pari o inferiore a € 1.000 (comprensivo di capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo), il debito è annullato automaticamente ex art. 4 D.L. 119/2018 e la controversia si estingue per cessata materia del contendere, anche se non è stato formalmente adottato lo sgravio amministrativo.
  • L'annullamento ope legis si applica anche ai tributi locali e produce effetto indipendentemente dalle fasi processuali in corso; in presenza dei presupposti la parte resistente non può opporre la mancata adozione di provvedimenti amministrativi per continuare la lite.
  • Quando la controversia si estingue ope legis le spese vanno normalmente compensate tra le parti; non si applicano in genere le regole ordinarie sul contributo unificato aggiuntivo se la definizione non rientra nei casi ordinari di rigetto/inammissibilità.
  • In sede di impugnazione è fondamentale articolare motivi di appello specifici e circostanziati: la mera riproposizione dei motivi del primo grado può determinare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
  • La mancata chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente di riscossione non sempre comporta la nullità automatica della cartella; l'obbligo di litisconsorzio deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza specifica.
  • Verificare sempre la data di consegna/iscrizione a ruolo e la composizione del credito (capitale, sanzioni, interessi per ritardata iscrizione) per valutare l'eventuale applicazione dell'annullamento previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018: sono criteri oggettivi che possono determinare l'estinzione della controversia indipendentemente dall'esito dei giudizi.

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