Cassazione Civile, Sentenza n. 2265/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato l'appello avverso avviso di accertamento TARSU (n. 501/2011) per gli anni 2007-2011. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme sul tributo (d.lgs. 15/11/1993, n. 507, artt. 62, comma 2, 63 e 64) e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, avendo locato il ramo d'azienda (contratto 11/05/2007) e prodotto visura camerale, la cessazione della detenzione dei locali avrebbe dovuto essere considerata connessa alla proposizione del ricorso e al riscontro probatorio prodotto. In sostanza la ricorrente sosteneva che il locatore non poteva essere ritenuto responsabile del tributo dovuto dal nuovo detentore e che l'omessa denuncia di cessazione da parte del conduttore non poteva trasferire la responsabilità al locatore senza valutazione probatoria effettuata nel gravame.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (adesione del contribuente alla definizione e pagamento/ rateizzazione documentati). Ha rilevato che l'adesione alla definizione agevolata comporta impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e che il deposito della domanda di ammissione equivale a rinuncia al ricorso, determinando l'estinzione della controversia. Ha disposto la compensazione delle spese tra le parti e precisato che non trova applicazione l'ulteriore versamento del contributo unificato nelle ipotesi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
artt. 62, comma 2; 63; 64, comma 4
Le disposizioni disciplinano obblighi di denuncia e responsabilità per la TARSU; il giudice del gravame aveva ritenuto che, in assenza della denuncia di cessazione e dei versamenti da parte del nuovo detentore, il locatore fosse tenuto al tributo. La ricorrente sosteneva invece che la prova della cessazione della detenzione (es. contratto di affitto di ramo d'azienda) avrebbe dovuto incidere sulla responsabilità tributaria.
art. 2697 c.c.
norma sul criterio della prova
Riferita alla distribuzione dell'onere della prova: la ricorrente lamentava che il giudice non aveva valutato adeguatamente la documentazione probatoria prodotta circa la cessazione della detenzione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce che la definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare estinto il processo.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma agevolativa che ha consentito la definizione dei carichi fiscali e quindi la base fattuale per l'estinzione del giudizio a seguito dell'adesione e del pagamento/rateizzazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto che la previsione di versare ulteriore contributo nelle ipotesi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità non si estende all'estinzione conseguente a definizione agevolata, per la natura eccezionale e sanzionatoria della misura
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. 30/11/2018 n. 31021; Cass. 7/12/2017 n. 29394; Cass. 6/8/2019 n. 20967; Cass. 2/5/2019 n. 11540; Cass. 3/10/2018 n. 24083; Cass. 12/11/2015 n. 23175; Cass. 28/5/2020 n. 10140; Cass. 18/7/2018 n. 19071
Richiamate per i principi secondo cui: l'adesione alla definizione agevolata implica rinuncia dei giudizi pendenti; il deposito della domanda di adesione nei gradi di legittimità equivale a rinuncia; l'estinzione per definizione non comporta applicazione estensiva del contributo unificato previsto per rigetto/inammissibilità/improcedibilità
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, una volta concretamente attuata (dichiarazione di adesione e pagamento o rateizzazione), determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata nel corso del giudizio equivale, di regola, a rinuncia al ricorso, quando la dichiarazione comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
- La definizione agevolata sottrae la controversia alla decisione sul merito, indipendentemente dalle questioni preliminari o di accertamento della responsabilità sostanziale tra locatore e conduttore (salvo diversi accordi tra le parti o profili di impugnazione non coperti dalla definizione).
- La compensazione delle spese può essere disposta anche in caso di estinzione per definizione; le spese anticipate restano a carico di chi le ha sostenute salvo diverso provvedimento di compensazione.
- L'obbligo di ulteriori versamenti del contributo unificato nelle ipotesi di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata non trova applicazione per l'interpretazione restrittiva della norma che prevede tale aggravio solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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