Cassazione Civile, Ordinanza n. 32270/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che tale interesse fosse già venuto meno prima della proposizione del ricorso stesso in ragione dell'avvenuto accoglimento del ricorso ordinario avverso la sentenza originaria. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza della Corte d'appello di Napoli che era stata impugnata dal medesimo soggetto sia con ricorso ordinario per cassazione sia con domanda di revocazione. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile la revocazione proposta contro la propria precedente decisione. Avverso tale sentenza sulla revocazione il soccombente ha proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendone l'erroneità e l'illegittimità. Nel testo, tuttavia, viene dato atto che, prima della proposizione di questo secondo ricorso, la Corte di cassazione aveva già accolto il ricorso ordinario contro la sentenza originaria, con cassazione con rinvio; il ricorrente menzionava tale sopravvenienza, ma non articolava una specifica censura sulla regolazione delle spese della sentenza di revocazione. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto venuto meno l'interesse ad impugnare la decisione sulla revocazione, perché la pretesa sostanziale era già stata soddisfatta dall'accoglimento del precedente ricorso ordinario.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per spiegare che la revocazione era stata dichiarata inammissibile per insussistenza degli errori di fatto richiesti dalla disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e deve permanere per tutta la sua durata; se una sopravvenienza satisfattiva elimina integralmente la utilità concreta dell'impugnazione, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- Quando la parte ottiene già, con altra impugnazione o con altra pronuncia intervenuta prima del nuovo ricorso, il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale, viene meno l'interesse a contestare la successiva decisione che abbia riguardato un rimedio processuale sul medesimo oggetto.
- La doglianza deve investire specificamente tutti i capi della decisione che si intendono rimuovere; in mancanza di una censura autonoma e concreta su un capo residuo, non può ravvisarsi un interesse residuale all'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti di legge, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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