Cassazione Penale, Sentenza n. 20588/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la valutazione sulle esigenze cautelari disposta dal Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. La difesa lamentava difetto di motivazione rispetto agli argomenti depositati in udienza di riesame, in particolare il decorso del tempo (l'ultimo reato-fine sarebbe del 22 ottobre 2021, oltre due anni prima dell'adozione della cautela), lo scioglimento dell'associazione e la mancata prova di successiva attività di spaccio da parte dell'imputato. Si contestava inoltre l'automatismo nel ritenere la "professionalità delinquente" incompatibile con l'effetto del tempo, e si sosteneva che le esigenze cautelari avrebbero dovuto tener conto dell'attività lecita documentata e del contesto socio-economico. Infine si chiedeva di verificare l'adeguatezza di misure meno afflittive, poiché secondo la difesa non erano stati dimostrati elementi che rendessero attuale e permanente il vincolo associativo nonostante l'assenza di fatti criminosi recenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto non viziata la motivazione del Tribunale del Riesame che, richiamando la presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p., ha giudicato persistenti le esigenze cautelari. Il Tribunale aveva valutato la partecipazione di Kolbucaj a un sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. del 1990, la sua qualificata capacità criminale e il ruolo affidabile all'interno di una rete organizzata con più approvvigionamenti e cessioni, profitti superiori ai redditi leciti, nonché un precedente specifico. Sulla base di tali elementi la Corte ha confermato la sussistenza del concreto pericolo di recidiva e di futura riorganizzazione grazie ai collaudati legami degli associati; ha inoltre ritenuto che i fatti si protrassero fino a ottobre 2021, periodo non troppo remoto rispetto alla misura adottata nel luglio 2023. Le critiche difensive sono state ritenute valutazioni di merito non sindacabili in cassazione, in mancanza di illegittimità di diritto o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 comma 3 codice di procedura penale
La Corte ha richiamato la presunzione prevista dalla norma quale criterio per ritenere persistenti le esigenze cautelari; tale presunzione può essere superata solo con argomentazioni non manifestamente illogiche e non semplici rivalutazioni di merito.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata interpretata alla luce della partecipazione dell'imputato: la sua attività nell'ambito dell'associazione, i molteplici approvvigionamenti e le cessioni a diversi acquirenti sono stati valutati come indicatori di una qualificata capacità criminale e di un ruolo organizzativo rilevante ai fini delle esigenze cautelari.
art. 616 codice di procedura penale
La Corte ha applicato la norma disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari personali non è consentito rinnovare valutazioni di merito: vanno denunciate violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- La mera distanza temporale dell'ultimo fatto rispetto all'adozione della misura non determina automaticamente l'assenza di esigenze cautelari: va valutata in relazione al ruolo avuto dall'indagato, ai precedenti e ai legami organizzativi che possono favorire la reiterazione o la riorganizzazione dell'attività illecita.
- La partecipazione a un'associazione per il traffico di stupefacenti e il ruolo organizzativo (più approvvigionamenti, cessioni a molteplici acquirenti, profitti rilevanti) sono elementi che rafforzano la presunzione di pericolosità e legittimano misure cautelari più afflittive.
- Per convincere il giudice che le esigenze cautelari sono venute meno è necessario allegare e provare circostanze concrete e specifiche (es. interruzione stabile dei contatti associativi, documentazione di attività lecita continuativa e incompatibile con l'attività illecita, elementi che escludano il rischio di riorganizzazione), non generiche argomentazioni di carattere teorico.
- La richiesta di misure meno afflittive richiede una motivazione adeguata da parte della difesa che dimostri perché tali misure sarebbero sufficienti a contenere i rischi tipizzati; l'affermazione generica della loro idoneità è insufficiente quando sussistono elementi concreti di pericolo di recidiva.
- Le valutazioni cautelari fondate su una pluralità di indici (ruolo nel sodalizio, precedenti, intensità e durata dell'attività, rapporti personali collaudati) hanno rilevanza probatoria anche quando non vi siano fatti recentissimi, purché il quadro complessivo renda plausibile la persistenza del rischio.
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