Ordinanza n. 113/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per il mancato perfezionamento della conferma dell'offerta economica sulla piattaforma telematica, con conseguente proposta di aggiudicazione all'unico altro operatore economico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il provvedimento di esclusione, il verbale di gara che ne ha preso atto e proposto l'aggiudicazione all'altro concorrente, il precedente verbale di seduta pubblica e, per quanto occorresse, il disciplinare e il regolamento della piattaforma. L'esclusione era motivata dal mancato perfezionamento della conferma dell'offerta, ritenuta necessaria dall'art. 7 del regolamento generale di utilizzo della piattaforma ai fini della validazione e della presentazione dell'offerta economica. La ricorrente ha dedotto, sulla base dei file di log e della documentazione prodotta, di avere confermato l'offerta alle ore 11:46:14 e che il successivo annullamento della conferma della documentazione alle ore 11:49:00 fosse derivato da un evento anomalo non imputabile alla propria condotta. Ha quindi sostenuto la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini e per l'ammissione dell'offerta, che risultava interamente caricata sul portale. In sede cautelare ha inoltre chiesto di depositare i file in formato .log mediante supporto hardware, non essendo tale formato incluso tra quelli ordinariamente depositabili telematicamente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che le deduzioni della ricorrente sull'avvenuta conferma dell'offerta e sul successivo annullamento conseguente a un evento anomalo non imputabile alla concorrente erano convincenti, documentate e non documentalmente smentite dall'amministrazione. Ha pertanto ravvisato, in questa fase sommaria, i presupposti per la rimessione in termini ai fini dell'ammissione dell'offerta. Ha inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché la procedura di affidamento era ancora in corso e l'esclusione avrebbe prodotto un pregiudizio grave e irreparabile. Ha sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione e del verbale di gara n. 5 nella parte relativa alla non ammissione e alla proposta di aggiudicazione all'altro concorrente, disponendo l'ammissione con riserva dell'impresa alle ulteriori fasi della gara. Ha autorizzato il deposito in Segreteria, mediante pennetta USB, dei file .log, in ragione dell'impossibilità tecnica del deposito telematico ordinario, purché ciascun file non superi 500 MB e sia leggibile mediante editor di testo; il deposito deve avvenire entro le ore 12:00 del 18 giugno 2026. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 7 ottobre 2026. Ha condannato l'Autorità resistente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, compensandole nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della procedura aperta ad evidenza pubblica.
art. 7 del regolamento generale di utilizzo della piattaforma informatica di approvvigionamento digitale
Prevede la conferma dell'offerta ai fini della validazione e del deposito telematico della documentazione economica; il giudice ha ritenuto meritevole di approfondimento la tesi secondo cui la conferma era avvenuta e il successivo annullamento dipendeva da un evento anomalo non imputabile alla concorrente.
Disciplina la tutela cautelare invocata e applicata dal TAR per valutare fumus boni iuris e pregiudizio grave e irreparabile.
Richiamato in materia di deposito degli atti e documenti nel processo amministrativo telematico.
art. 9, comma 8, Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021
eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario
Consente modalità alternative di deposito quando ricorrano eccezionali e comprovate ragioni tecniche che impediscano il deposito telematico ordinario; il presupposto è stato ritenuto sussistente per i file .log.
art. 12 dell'Allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021
Individua i formati previsti per il deposito dei documenti digitali; il formato .log non vi rientra, giustificando il deposito mediante supporto hardware.
Applicato per porre le spese della fase cautelare a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- In una procedura telematica, l'esclusione per mancata conferma dell'offerta può essere cautelarmente sospesa quando il concorrente fornisca documentazione informatica idonea a dimostrare l'avvenuta conferma e il successivo annullamento o malfunzionamento dipenda, almeno in base agli elementi disponibili, da un evento anomalo non imputabile al concorrente.
- Quando l'offerta economica risulti interamente caricata sulla piattaforma e vi siano elementi documentali non smentiti dall'amministrazione circa un'anomalia tecnica nella fase finale di validazione, può sussistere il fumus boni iuris per la rimessione in termini e l'ammissione con riserva alla prosecuzione della gara.
- La pendenza della procedura di affidamento e il rischio che l'esclusione determini la definitiva prosecuzione della gara in favore di altro concorrente possono integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
- Se un formato digitale non rientra tra quelli ammessi dalle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico e sussistono comprovate ragioni tecniche che impediscono il deposito ordinario, il giudice può autorizzare il deposito presso la segreteria mediante supporto hardware, subordinandolo a limiti dimensionali e alla leggibilità dei file.
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