Cassazione Penale, Sentenza n. 40448/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Velletri che aveva dichiarato l'estinzione per remissione tacita di querela del reato ascritto ai sensi dell'art. 612 c.p. Il ricorrente, tramite l'avv. Michele Guidi, deduceva la nullità della citazione a giudizio della persona offesa sostenendo che la notificazione dell'atto era avvenuta presso il difensore e non presso il domicilio eletto, in violazione dell'art. 154 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore che ha proposto il ricorso (avv. Michele Guidi) non aveva conferita la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione in nome della parte offesa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esige la procura speciale per il difensore di parte diversa dall'imputato. Conseguentemente il merito della questione sulla validità della notificazione non è stato esaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma è stato sollevato dalla condanna all'ammenda.
Norme richiamate
La norma è richiamata per indicare il reato ascritto (atti persecutori). La sentenza di merito aveva dichiarato l'estinzione del reato per remissione tacita di querela.
Invocata dal ricorrente per censurare la notificazione della citazione a giudizio: il ricorrente sosteneva che la notifica sarebbe dovuta avvenire presso il domicilio eletto e non al difensore. La Corte non ha però valutato il merito di tale censura per via dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma richiamata per le modalità di trattazione del ricorso (procedimento trattato senza intervento delle parti nelle forme previste).
Giurisprudenza che richiede la procura speciale
Sez. 4, n. 6364 del 14/05/1997; Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013 (dep. 2014)
La Corte ha applicato il principio consolidato che il difensore di una parte diversa dall'imputato può proporre ricorso per cassazione solo se munito di procura speciale; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione a nome di una parte diversa dall'imputato è necessaria la procura speciale: il difensore deve allegarla o dichiararla espressamente; l'assenza determina l'inammissibilità.
- La mancata allegazione della procura speciale al ricorso espone il ricorrente alla condanna alle spese processuali; la Corte può comunque dispensare dall'ammenda qualora le ragioni dell'inammissibilità lo giustifichino.
- Se si contesta la validità di una notificazione (es. per mancato invio al domicilio eletto ai sensi dell'art. 154 c.p.p.), tale eccezione va proposta tempestivamente e documentata; tuttavia questa questione non potrà essere esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali.
- La dichiarazione di estinzione del reato per remissione tacita di querela è una pronuncia di merito che può essere impugnata, ma l'impugnazione deve rispettare i requisiti formali di ammissibilità (tra cui la procura speciale quando necessaria).
- Prima di depositare un ricorso in Cassazione è buona pratica allegare sempre le procure e i documenti comprovanti le rappresentanze e verificare la correttezza delle notifiche contestate per evitare inammissibilità formali.
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