Cassazione Penale, Ordinanza n. 03440/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP che, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un solo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., lamentando che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla congruità della pena determinata, in particolare con riferimento all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena emessa dopo la novella, operi il regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette il ricorso per cassazione solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo articolato, centrato sulla congruità e motivazione della pena, non rientra tra quelli consentiti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
su richiesta concorde delle parti
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, base del provvedimento impugnato.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
reato per il quale la pena è stata applicata, in forma riqualificata rispetto all'originaria imputazione.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.
richiamato dal ricorrente come parametro della valutazione di congruità della pena.
trattato nelle forme "de plano"
consente la trattazione senza formalità dell'impugnazione in presenza dei presupposti indicati dalla legge.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi espressamente previsti.
fondamento della condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La censura sulla mera congruità della pena o sull'adeguatezza della motivazione del trattamento sanzionatorio non è proponibile come motivo di ricorso avverso il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni imputabili alla parte, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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