Cassazione Penale, Sentenza n. 10935/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato relativo all'introduzione e uso di telefoni cellulari in carcere (contestato come agevolazione alla 'ndrangheta con aggravante mafiosa). La ricorrente contestava l'assenza di gravità indiziaria sull'aggravante mafiosa, deducendo che le intercettazioni non avevano riscontri e che i telefoni servivano solo a mantenere i rapporti con il compagno detenuto; contestava inoltre l'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, essendo incensurata e fatto rilevante che altri coindagati avevano ottenuto la revoca della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte equivalessero a una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito e non abbiano mostrato violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva motivatamente collegato conversazioni intercettate, numero e modalità di contatti, dati delle celle e le modalità di introduzione dei telefoni per ritenere che Fiorillo avesse consapevolmente agevolato il compagno affiliato alla 'ndrangheta. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura sul pericolo di reiterazione, richiamando la possibilità di applicare la "doppia presunzione" nei reati aggravati da modalità mafiose. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo di reato collegato all'introduzione/uso di telefoni in carcere; la Corte non ha sindacato il fatto ma ha ritenuto sufficienti gli indizi riferiti a tale contestazione
Norma sull'associazione di tipo mafioso cui è collegata l'aggravante; la sentenza valuta la sussistenza dell'aggravante mafiosa in relazione alla consapevolezza e disponibilità dei mezzi a vantaggio dell'organizzazione
Richiamato in relazione alla cooperazione nel reato (concorso di persone), ovvero la partecipazione della ricorrente nell'agevolazione
Regola la gravità indiziaria; la Corte ricorda che l'apprezzamento dei gravi indizi è devoluto al giudice di merito e può essere sindacato in Cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Riguarda i limiti della motivazione; la Corte ne richiama il principio per dire che non è ammissibile proporre una diversa valutazione dei medesimi fatti già logicamente motivata dal giudice di merito
art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione
Riferita la cosiddetta "doppia presunzione" nei reati di mafia: la Corte ha ritenuto che, in presenza di messa a disposizione dell'organizzazione, tale meccanismo probatorio possa rafforzare la valutazione delle esigenze cautelari
Norma che consente la condanna per spese e ammende; applicata per condannare la ricorrente per il ricorso inammissibile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: le valutazioni sulle intercettazioni e sulle prove di fatto spettano al giudice del merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
- Contestare la gravità indiziaria o l'esistenza delle esigenze cautelari in Cassazione richiede dimostrare errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche nel provvedimento impugnato; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione plausibile dei fatti.
- La presenza di conversazioni intercettate, modalità ripetute di contatto, dati di cella e modalità evasive di introduzione di oggetti in carcere possono costituire elementi concatenati idonei a fondare l'aggravante mafiosa quando dimostrino la consapevolezza del collegamento con l'organizzazione.
- Il confronto con la posizione di altri indagati non è automaticamente favorevole: decisioni diverse assunte per altri soggetti possono dipendere da elementi probatori differenti e non giustificano di per sé la revoca della misura per il ricorrente.
- L'assenza di precedenti (incensuratezza) non esclude automaticamente esigenze cautelari: bisogna valutare la disponibilità o la messa a disposizione di mezzi a vantaggio dell'organizzazione e il concreto pericolo di reiterazione; in contesti mafiosi può operare una presunzione rafforzata a favore della cautela.
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