Cassazione Penale, Sentenza n. 29996/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e varie prescrizioni per anni due. Il ricorrente contestava l'assenza di motivazione adeguata sul giudizio di pericolosità sociale, denunciando che il provvedimento si fondava principalmente su condanne e procedimenti pendenti non recenti e senza elementi probatori che dimostrassero l'abitualità delittuosa o che i reati costituissero fonte di sostentamento. Contestava inoltre la legittimità di alcune prescrizioni (obbligo di soggiorno incompatibile con l'attività lavorativa agricola e divieto di uso del cellulare).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la motivazione sul profilo della pericolosità sociale fosse meramente apparente: le condanne e le indagini richiamate non erano accompagnate da elementi che dimostrassero che i reati fornivano un profitto idoneo a costituire fonte di sostentamento (art. 1 lett. b d.lvo 159/2011) né che sussistesse una condotta assidua di spaccio (art. 1 lett. c d.lvo 159/2011). È stato inoltre rilevato il difetto del requisito di attualità, posto che fatti risalenti e indagini non ancora sfociate in giudizio non possono da soli giustificare la misura, specie in presenza di elementi difensivi sulla regolare occupazione e responsabilità familiari. Il provvedimento impugnato è stato annullato e rinviato alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio; il secondo motivo relativo alle prescrizioni è stato assorbito. La Corte del rinvio dovrà rinnovare il giudizio tenendo conto della carenza motivazionale evidenziata.
Norme richiamate
d.lvo n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
La sentenza richiama l'art. 1, lettere b e c, come criteri per valutare la pericolosità generica: lettera b richiede che il soggetto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; lettera c riguarda la dedizione a reati che offendono o mettono in pericolo la salute, la sicurezza o la tranquillità pubblica. La Corte ha ritenuto che per applicare la misura occorrano elementi concreti che colleghino i reati al profitto o alla condotta assidua, non solo la mera menzione di condanne o indagini.
art. 10, comma 3, d.lvo n. 159/2011
Limita l'impugnazione in Cassazione dei provvedimenti di prevenzione personale alla violazione di legge; con riferimento alla motivazione, la censura è ammessa solo per assenza o mera apparenza della motivazione (violazione dell'art. 125 c.p.p.).
Esige che le decisioni giudiziali siano motivate; la Corte ha applicato questo principio valutando che la motivazione del provvedimento impugnato fosse meramente apparente.
d.P.R. n. 309/1990 (art. 74 citato)
La citazione della norma sugli stupefacenti è stata valutata dalla Corte: la semplice condanna non definitiva per violazioni della normativa sugli stupefacenti non è di per sé indice di una condotta assidua di spaccio, se non è accompagnata da fatti concreti che lo dimostrino.
Massime di principio
- Per applicare misure di prevenzione personali fondate sulla pericolosità generica è necessario motivare con fatti concreti l'attualità e l'abitualità della condotta delinquenziale; non sono sufficienti elenchi di condanne o indagini, specie se risalenti o non definite.
- Quando si invoca che il soggetto viva con i proventi del reato (art. 1 lett. b d.lvo 159/2011) occorrono elementi che colleghino i reati a un profitto effettivo idoneo al sostentamento, non il solo riferimento al tipo di reato.
- Per il profilo relativo ai reati contro la salute o la sicurezza pubblica (art. 1 lett. c) è necessario dimostrare una condotta assidua (per esempio attività continuativa di spaccio), non basta una condanna isolata per violazioni connesse agli stupefacenti.
- La documentazione di reinserimento sociale (lavoro stabile, attività di volontariato, responsabilità familiari) deve essere presa in seria considerazione nel giudizio di prevenzione e può incidere sulla valutazione della pericolosità attuale.
- In sede di Cassazione le impugnazioni contro misure di prevenzione sono ammesse solo per violazione di legge; dunque i vizi di motivazione rilevabili devono essere chiari (assenza o mera apparenza della motivazione).
- Le prescrizioni accessorie alla misura (obbligo di soggiorno, divieti d'uso di strumenti, ecc.) devono essere proporzionate e compatibili con le esigenze lavorative e di vita del proposto; questioni di incompatibilità vanno valutate dal giudice del merito con adeguata motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29960/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29961/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29962/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29963/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29964/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29966/2023 del 11/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →