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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29996/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e varie prescrizioni per anni due. Il ricorrente contestava l'assenza di motivazione adeguata sul giudizio di pericolosità sociale, denunciando che il provvedimento si fondava principalmente su condanne e procedimenti pendenti non recenti e senza elementi probatori che dimostrassero l'abitualità delittuosa o che i reati costituissero fonte di sostentamento. Contestava inoltre la legittimità di alcune prescrizioni (obbligo di soggiorno incompatibile con l'attività lavorativa agricola e divieto di uso del cellulare).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la motivazione sul profilo della pericolosità sociale fosse meramente apparente: le condanne e le indagini richiamate non erano accompagnate da elementi che dimostrassero che i reati fornivano un profitto idoneo a costituire fonte di sostentamento (art. 1 lett. b d.lvo 159/2011) né che sussistesse una condotta assidua di spaccio (art. 1 lett. c d.lvo 159/2011). È stato inoltre rilevato il difetto del requisito di attualità, posto che fatti risalenti e indagini non ancora sfociate in giudizio non possono da soli giustificare la misura, specie in presenza di elementi difensivi sulla regolare occupazione e responsabilità familiari. Il provvedimento impugnato è stato annullato e rinviato alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio; il secondo motivo relativo alle prescrizioni è stato assorbito. La Corte del rinvio dovrà rinnovare il giudizio tenendo conto della carenza motivazionale evidenziata.

Norme richiamate

  • d.lvo n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    La sentenza richiama l'art. 1, lettere b e c, come criteri per valutare la pericolosità generica: lettera b richiede che il soggetto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; lettera c riguarda la dedizione a reati che offendono o mettono in pericolo la salute, la sicurezza o la tranquillità pubblica. La Corte ha ritenuto che per applicare la misura occorrano elementi concreti che colleghino i reati al profitto o alla condotta assidua, non solo la mera menzione di condanne o indagini.

  • art. 10, comma 3, d.lvo n. 159/2011

    Limita l'impugnazione in Cassazione dei provvedimenti di prevenzione personale alla violazione di legge; con riferimento alla motivazione, la censura è ammessa solo per assenza o mera apparenza della motivazione (violazione dell'art. 125 c.p.p.).

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Esige che le decisioni giudiziali siano motivate; la Corte ha applicato questo principio valutando che la motivazione del provvedimento impugnato fosse meramente apparente.

  • d.P.R. n. 309/1990 (art. 74 citato)

    La citazione della norma sugli stupefacenti è stata valutata dalla Corte: la semplice condanna non definitiva per violazioni della normativa sugli stupefacenti non è di per sé indice di una condotta assidua di spaccio, se non è accompagnata da fatti concreti che lo dimostrino.

Massime di principio

  • Per applicare misure di prevenzione personali fondate sulla pericolosità generica è necessario motivare con fatti concreti l'attualità e l'abitualità della condotta delinquenziale; non sono sufficienti elenchi di condanne o indagini, specie se risalenti o non definite.
  • Quando si invoca che il soggetto viva con i proventi del reato (art. 1 lett. b d.lvo 159/2011) occorrono elementi che colleghino i reati a un profitto effettivo idoneo al sostentamento, non il solo riferimento al tipo di reato.
  • Per il profilo relativo ai reati contro la salute o la sicurezza pubblica (art. 1 lett. c) è necessario dimostrare una condotta assidua (per esempio attività continuativa di spaccio), non basta una condanna isolata per violazioni connesse agli stupefacenti.
  • La documentazione di reinserimento sociale (lavoro stabile, attività di volontariato, responsabilità familiari) deve essere presa in seria considerazione nel giudizio di prevenzione e può incidere sulla valutazione della pericolosità attuale.
  • In sede di Cassazione le impugnazioni contro misure di prevenzione sono ammesse solo per violazione di legge; dunque i vizi di motivazione rilevabili devono essere chiari (assenza o mera apparenza della motivazione).
  • Le prescrizioni accessorie alla misura (obbligo di soggiorno, divieti d'uso di strumenti, ecc.) devono essere proporzionate e compatibili con le esigenze lavorative e di vita del proposto; questioni di incompatibilità vanno valutate dal giudice del merito con adeguata motivazione.

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