Cassazione Penale, Sentenza n. 43947/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP a carico di Fusco con la contestazione, tra l'altro, del reato di estorsione continuata in concorso aggravata dall'art. 416bis c.p. Il PM denunciava mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che vi erano elementi convergenti (dichiarazioni del collaboratore Bruzzese, messaggio vocale, dichiarazioni della vittima Leone, la pattuizione di percentuali a favore del clan "Riviezzi") che dimostravano la partecipazione diretta del Fusco e che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la natura minacciosa, anche implicita, delle condotte nel contesto di assoggettamento mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del PM inammissibile e ha quindi confermato, in sostanza, l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva escluso la sussistenza, sul piano indiziario, del reato di estorsione attribuito a Fusco e aveva revocato la misura cautelare. La Corte ha ritenuto decisivo che, tra i fatti esaminati, veniva meno (almeno allo stato indiziario) il "retroterra mafioso" evocato dall'accusa: una precedente pronuncia di questa Sezione aveva infatti escluso l'operatività del clan "Riviezzi" nel periodo successivo e l'annullamento dell'ordinanza genetica aveva indebolito la tesi della pressione ambientale mafiosa. In assenza di un solido contesto mafioso e alla luce delle dichiarazioni della presunta vittima (Leone) che non avevano chiaramente evidenziato una minaccia, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la decisione del Riesame.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (estorsione), comma 3 nn. 1 e 3
La norma sull'estorsione aggravata era la base della contestazione; il Tribunale e la Cassazione hanno però ritenuto che non sussistesse, sul piano indiziario, l'elemento della violenza o minaccia necessario per configurare l'estorsione nel caso concreto.
art. 416bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
L'aggravante per il reato si fondava sull'esistenza di un sodalizio mafioso (clan "Riviezzi"). La Corte ha osservato che, in assenza di un solido fondamento indiziario circa l'operatività del clan nel periodo pertinente, non può dirsi integrata la fattispecie aggravata.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
Richiamato per indicare la commistione di condotte tra più soggetti nella ricostruzione contestuale dei reati.
Norma richiamata nella ricostruzione degli addebiti connessi (citata nel provvedimento), segnalando plurime imputazioni e possibili profili di reato concorrente.
Richiamata in relazione alla valutazione dell'attendibilità del collaboratore (Bruzzese) e ad attenuanti già riconosciute in sede precedente.
Richiesto in rapporto alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero alla Corte.
Massime di principio
- Per la configurazione dell'estorsione è necessario l'elemento della violenza o della minaccia; la minaccia può essere implicita o 'larvata', ma per inferirla dal contesto occorre prova convincente che il contesto ambientale (es. dominio mafioso) imponesse la sottomissione della vittima.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia hanno rilevanza, ma richiedono valutazione critica e, se non adeguatamente corroborate o se contrastate dalle dichiarazioni della presunta vittima, possono non essere sufficienti a fondare gravidi indizi per misure cautelari.
- Se la tesi accusatoria si regge in larga parte su un "retroterra mafioso", pronunce successive che indeboliscono o annullano l'esistenza operativa del clan incidono direttamente sulla valutazione indiziaria e sulla sussistenza delle aggravanti.
- La valutazione della sussistenza dei gravi indizi per misure cautelari è rigorosa: in assenza di elementi che dimostrino chiaramente la sussistenza della minaccia o della costrizione, il riesame può revocare le misure e la Cassazione controlla soprattutto la logicità e coerenza della motivazione, non sostituendosi al giudice di merito.
- In contestazioni che coinvolgono rapporti debitori-continuativi (es. presunte ritenute su retribuzioni), va distintamente accertato se la vittima si sia sinceramente rassegnata per ragioni economiche o di rapporti personali, ovvero se la resa sia il frutto di una condizione di soggezione imputabile a minacce o a controllo mafioso.
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