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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7847/2020 del 16/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per TARSU relativa all’anno 2009, emessa dalla concessionaria per conto del Comune. La contribuente aveva impugnato la cartella e la CTP di Napoli, con sentenza n. 92/2012, aveva accolto il ricorso. La CTR di Napoli, con sentenza n. 5323/2014 depositata il 3 giugno 2014, aveva respinto l’appello principale della concessionaria e accolto le ragioni dell’appello incidentale della contribuente: aveva ritenuto che la delibera comunale di assimilazione di determinati rifiuti speciali ai rifiuti urbani non fosse stata comunicata alla società e che questa non fosse stata informata delle mutate condizioni di tassabilità; aveva inoltre ravvisato difetti nella motivazione dell’atto e l’assenza di un previo avviso relativo alle variazioni intervenute. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, denunciando vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione del regolamento comunale TARSU e della normativa nazionale sui rifiuti. Ha sostenuto che la delibera di assimilazione, quale atto regolamentare approvato e pubblicato, fosse vincolante per la popolazione; che la cartella si fondasse su un unico avviso di accertamento mai impugnato e non richiedesse quindi un ulteriore avviso precedente; e che la controversia riguardasse soltanto la tassabilità dei rifiuti, non essendo stata contestata una variazione della superficie occupata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo cumulava genericamente censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, senza specificare per ciascuna doglianza il vizio denunciato e senza indicare le norme che si assumevano violate, rimettendo impropriamente alla Corte il compito di ricostruire le censure. La ricorrente, inoltre, aveva richiamato la delibera comunale di assimilazione senza riprodurne il contenuto, neppure per stralci, e senza indicarne le date di approvazione e pubblicazione. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sulla motivazione dell’atto e sulla necessità di un previo accertamento: per consentire il controllo della decisione della CTR sulla motivazione dell’avviso, il ricorso avrebbe dovuto riportare i passi dell’avviso asseritamente interpretati in modo errato o omessi, ma non ne aveva trascritto il contenuto. La concessionaria è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di specificità,in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e prospetta una pluralità di questioni, le quali non sono neppure precedute dalla elencazione delle norme di diritto che si assumono violate, cumulando genericamente l’eccepita violazione di legge con la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, sicchè si richiede un inammissibile intervento alla Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare, per ciascuna delle generiche doglianze, lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione lamentato (Cass. n. 21611 del 2013).

    Il ricorso per cassazione deve formulare censure specifiche e identificare il vizio denunciato in relazione a ciascuna doglianza; non può demandare alla Corte la ricostruzione delle questioni e delle norme asseritamente violate. Se si censura la valutazione della motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve inoltre riprodurre i passi dell’atto ritenuti erroneamente interpretati o omessi, così da consentire il controllo sulla base del ricorso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto;

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico le censure, indicando per ciascuna la violazione di legge o il vizio motivazionale dedotto; è inammissibile la formulazione cumulativa e generica che rimetta alla Corte l’individuazione del contenuto e della qualificazione delle doglianze.
  • Chi censura in cassazione la valutazione compiuta dal giudice tributario sulla motivazione di un avviso di accertamento deve riportare nel ricorso i passi dell’atto che assume erroneamente interpretati o pretermessi. La mancata riproduzione impedisce la verifica sulla base del ricorso e comporta l’inammissibilità della censura.
  • Quando si invoca una delibera comunale quale fondamento della censura, il ricorrente deve renderne conoscibile il contenuto rilevante e indicare gli elementi necessari alla verifica della sua approvazione e pubblicazione; il mero richiamo all’atto non consente il controllo della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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