Cassazione Penale, Sentenza n. 35678/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere; unico motivo dedotto il difetto assoluto di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa contestava la valutazione della gravità indiziaria, denunciando l'eccessiva valorizzazione di conversazioni tra terzi (intercettazioni non direttamente riferite all'indagata), la presunta errata interpretazione delle captazioni, l'uso di conversazioni riferite ad un diverso reato (capo 24) a fini identificativi e la mancata considerazione persuasiva della protesta di innocenza resa in interrogatorio di garanzia; la difesa sosteneva che sussistesse un quadro indiziario dubbio, dovendosi applicare il principio del favor rei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione dettagliata e congrua circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo (art. 416-bis c.p.), valorizzando un insieme di elementi documentali, dichiarativi (collaboratori di giustizia) e captativi (intercettazioni) che, letti congiuntamente, giustificavano la misura cautelare. La Corte ha, inoltre, affermato la legittimità dell'interpretazione delle intercettazioni effettuata dal giudice di merito, richiamando il principio per cui l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto riservata al giudice e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità. Il ricorso è stato ritenuto in parte aspecifico e in parte vertente sul merito (inammissibile). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stata disposta altresì la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94 disp. att. c.p.p.). La decisione non ha disposto la rimessione in libertà dell'imputata.
Norme richiamate
dal primo al quinto comma
Norma sostanziale contestata: la corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso attribuito alla ricorrente (ruolo dirigente/reggente).
Norma che disciplina la verifica dei gravi indizi di colpevolezza quale presupposto per la misura cautelare: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi.
Norma relativa alle esigenze cautelari: la motivazione del Tribunale del riesame ha valutato tali esigenze (in particolare il pericolo di persistenza del contesto associativo e la necessità dell'allontanamento dall'ambiente).
Richiamate le presunzioni previste dall'articolo: la Corte ha accertato che tali presunzioni non risultavano superate da elementi che mostrassero un mutamento dello stile di vita dell'indagata.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione in relazione alla necessità (o meno) di corroborazione delle dichiarazioni captate: la Corte ha confermato che le intercettazioni hanno valore probatorio e non richiedono gli stessi elementi di corroborazione previsti per altre fonti, in linea con la giurisprudenza citata.
art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni/convertimenti
Norme procedurali richiamate in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alla forma di deduzione; utilizzate per la procedura in Cassazione (richiesta di inammissibilità).
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per impugnazione ritenuta irrituale.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone l'invio del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte ha ordinato la trasmissione della copia del provvedimento all'istituto di detenzione.
Massime di principio
- La verifica della sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'applicazione di misure cautelari è un giudizio di fatto e di valutazione che la cassazione sindaca solo per vizi di motivazione, mancanza o manifesta illogicità: le alternative interpretative di merito non sono ammissibili in Cassazione.
- Le intercettazioni tra soggetti inseriti nello stesso contesto criminoso, anche quando non coinvolgono direttamente la voce dell'indagato, possono assumere valore indiziario se il giudice di merito ne dà un'interpretazione logica e congruamente motivata, specie se corroborate da altre fonti dichiarative o documentali.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le captazioni possono concorrere a formare un quadro indiziario complessivo anche se singolarmente riferiscono a periodi diversi, purché il giudice le colleghi e spieghi logicamente la connessione temporale e causal-interpretativa.
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare concrete carenze motivazionali o manifesta illogicità; censure generiche o alternative interpretative sul contenuto delle intercettazioni sono, di norma, inammissibili.
- La presenza di una protesta di innocenza in interrogatorio ha valore difensivo, ma non è automaticamente risolutiva; il giudice deve motivare se e perché la ritiene inattendibile alla luce degli elementi indiziari complessivi.
- L'utilizzo di conversazioni riferite a reati diversi può essere legittimo se finalizzato all'identificazione della persona o alla ricostruzione del quadro associativo, purché il giudice espliciti la funzione probatoria attribuita a tali elementi.
- L'impugnazione ritenuta manifestamente infondata o irrituale può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre ricorsi.
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