Cassazione Penale, Ordinanza n. 32326/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 29 ottobre 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché reiterava i motivi già dedotti in appello e formulava censure non consentite nel giudizio di legittimità, dirette a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte ha rilevato che il ricorrente non si confrontava effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto inverosimile la ricostruzione alternativa dei fatti e aveva adeguatamente motivato sulla responsabilità penale. Quanto alla richiesta di derubricazione nella fattispecie di lieve entità, i giudici di merito avevano considerato i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione e la quantità della sostanza. Era stata inoltre esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione della preclusione normativa ritenuta applicabile ai sensi del d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero reiterativi e attinenti a valutazioni di fatto e di prova non sindacabili in sede di legittimità, in assenza di una manifesta illogicità della motivazione. È stata quindi confermata la decisione impugnata quanto all'affermazione di responsabilità. All'inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nella misura indicata nel dispositivo, non riportato integralmente nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La qualificazione del fatto come di lieve entità deve essere valutata considerando congiuntamente mezzi, modalità, circostanze dell'azione e quantità della sostanza; nel caso esaminato i giudici di merito avevano motivatamente escluso tale qualificazione.
causa di esclusione della punibilità
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della preclusione normativa richiamata e ricondotta al d.lgs. n. 150/2022.
La disciplina è stata richiamata quale fondamento della preclusione all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nel caso concreto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure dirette a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità.
- La motivazione sulla responsabilità penale è immune da censure di legittimità quando si fonda su criteri di inferenza corretti e su massime di esperienza condivisibili, anche qualora il giudice abbia disatteso una ricostruzione alternativa dei fatti ritenendola inverosimile.
- La valutazione della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti richiede l'esame complessivo dei mezzi, delle modalità, delle circostanze dell'azione e della quantità della sostanza.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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