Cassazione Penale, Sentenza n. 09039/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge (artt. 274, 275, 627, 628 c.p.p.) e vizio di interpretazione della sentenza rescindente; 2) mancata attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato in quanto le condotte "reati fine" risalivano al 2020 e sussisteva un presunto "tempo silente" non adeguatamente valutato; 3) travisamento probatorio e valutazione erronea delle intercettazioni citate (una delle conversazioni non riguarderebbe attività illecite e non vi sarebbero conversazioni successive al gennaio 2021), nonché inesistenza di elementi che dimostrassero un'assunzione fittizia ove dedotta.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondate le censure, osservando che il Tribunale del riesame ha adeguatamente valorizzato elementi attualizzanti della pericolosità: le recenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fabrizio Capogna del 12/02/2024 (che definisce il Desideri "uno che spara") e due intercettazioni del 07/01/2021 e del 06/08/2020, significative ai fini prognostici. La Corte ha precisato che per superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non è necessario che vi siano nuovi reati accertati: possono valere anche elementi come suggerimenti operativi, evidenze di assunzioni fittizie e l'assenza di un percorso di reinserimento. Il provvedimento impugnato è stato considerato in continuità con la giurisprudenza sulla "doppia presunzione"; alcune doglianze sono state dichiarate inammissibili o generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte afferma che gli elementi attualizzanti non devono necessariamente essere nuovi reati, ma possono consistere in intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e indizi che dimostrino perdurante pericolosità (ossia superamento della "doppia presunzione").
Norma richiamata nei motivi di impugnazione (contestata dal ricorrente); la Corte non ritiene che vi sia stata violazione nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari compiuta dal giudice del riesame.
Richiamato nei motivi di cassazione relativi alla forma e alla modalità dell'impugnazione; il motivo collegato non ha prospettato rilievi decisivi non già esaminati.
Richiamato nei motivi di cassazione; i rilievi collegati sono stati considerati inammissibili o generici laddove non adeguatamente sviluppati.
d.P.R. 309/1990 artt. 73, 74, 80
Norme sostanziali cui sono riferiti i reati contestati (traffico e detenzione di sostanze stupefacenti). La rilevanza sostanziale rafforza la valutazione prognostica della pericolosità sociale dell'imputato.
Riforma richiamata nel quadro interpretativo della giurisprudenza sulla "doppia presunzione"; la Corte ricorda che la riforma impone al giudice di considerare il "tempo silente" ma non lo equipara automaticamente alla cessazione delle esigenze cautelari se sussistono elementi attualizzanti.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia)
Giurisprudenza di riferimento sul principio della "doppia presunzione" e sulla necessità di una valutazione prognostica degli elementi: il tempo trascorso dai fatti va considerato ma non esclude automaticamente esigenze cautelari se esistono elementi che indicano perdurante pericolosità.
Massime di principio
- Per superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non è indispensabile l'accertamento di nuovi reati: possono essere decisivi elementi "attualizzanti" come intercettazioni recenti, dichiarazioni di collaboratori, segni di assenza di un percorso di reinserimento o rapporti con contesti criminali.
- Il cosiddetto "tempo silente" deve essere espressamente valutato dal giudice: la mera distanza temporale dai fatti non comporta automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari se permangono elementi prognostici negativi.
- Le intercettazioni e comunicazioni anche anteriori all'emissione della misura possono avere valenza prognostica se indicano continuità di rapporti o progettualità illecita; il giudice deve motivare in modo non illogico il peso attribuito a tali elementi.
- Censure generiche o non sviluppate sui vizi di motivazione o su profili non dedotti nei precedenti gradi possono risultare inammissibili o inefficaci in cassazione.
- Quando si impugna per difetto di attualità delle esigenze cautelari conviene documentare espressamente un percorso di reinserimento o elementi concreti che contrastino la pericolosità (es. lavoro stabile, terapie, controllo sociale), altrimenti indizi o atti di contesto possono prevalere.
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