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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22487/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di concordato in appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. contestando: a) omissioni procedurali relative alla mancata decisione o al mancato differimento dell'esame della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare (art. 545-bis c.p.p.), con conseguente pretesa lesione del diritto al contraddittorio; b) la mancata fissazione dell'udienza integrativa e la mancata acquisizione di informazioni dall'U.E.P.E. e dalla polizia giudiziaria; c) l'erronea determinazione della pena nella parte in cui la Corte di appello ha applicato un aumento per recidiva nella misura di due terzi, in violazione dell'art. 63, comma quarto, c.p., con palese superamento dei limiti consentiti dalla legge e violazione del divieto di reformatio in peius rispetto al primo grado (denunciato soprattutto da Pipolo).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondati il quarto motivo di Forte e il motivo di Pipolo, congiuntamente trattati, perché la Corte territoriale ha applicato un aumento per recidiva nella misura di due terzi in concorso con un'aggravante ad effetto speciale (art. 628, comma 3, n.1), violando il disposto di cui all'art. 63, comma quarto, c.p. La Corte ha inoltre chiarito che non sussistono limiti normativi speciali che impediscano di impugnare in cassazione vizi attinenti alla determinazione della pena in sentenze ex art. 599-bis c.p.p. (a differenza del rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.). Per effetto della decisività di tale motivo, i primi tre motivi di Forte sono stati assorbiti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata, in relazione alla determinazione della pena e all'aumento per recidiva, e rinviata per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte (rideterminazione della pena nel rispetto dell'art. 63, comma quarto, c.p.).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina del concordato in appello; la Corte precisa che la sentenza resa ai sensi di questa norma non è soggetta a limiti speciali di ricorribilità in cassazione analoghi a quelli dell'art. 444 c.p.p., pertanto sono ammissibili censure relative a vizi nella determinazione della pena salvo il caso di pena illegale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; è stata invocata dai ricorrenti per denunciare irregolarità nella motivazione e nell'applicazione della legge penale da parte della Corte d'appello.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Regola la sostituzione della pena detentiva con altra misura (es. detenzione domiciliare) e le modalità dell'udienza per acquisire informazioni (U.E.P.E., polizia giudiziaria). I ricorrenti lamentavano la mancata decisione o fissazione dell'udienza prevista, lesiva del contraddittorio; la Corte ha però ritenuto il vizio assorbito dalla decisività del motivo principale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamata in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio invocato dai ricorrenti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione alla tutela del diritto al giusto processo (contraddittorio e diritto di difesa).

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai profili procedurali e al diritto di difesa; nel contesto la Corte ha valutato le censure ma le ha assorbite in ragione della decisività del vizio di diritto sostanziale sulla pena.

  • art. 56 legge n. 689/1981

    Norma richiamata in ordine ai criteri di sostituzione delle sanzioni; i ricorrenti invocavano la necessità di un confronto in udienza e l'acquisizione di informazioni utili per la sostituibilità della pena.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Richiamata rispetto ai limiti e condizioni per la sostituzione; evocata nella critica alla mancata istruttoria resa alla difesa.

  • art. 63 cod. pen.

    Disciplina il concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale; la Corte ha richiamato il comma quarto e la giurisprudenza di legittimità per stabilire che, nel concorso di aggravanti ad effetto speciale, si individua la circostanza più grave in base al massimo edittale ma senza poter pervenirre a una pena inferiore al minimo previsto per l'altra aggravante; inoltre l'aumento per la seconda circostanza può essere effettuato fino a un terzo e non fino a due terzi come invece fatto dalla Corte territoriale.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena; invocato dal difensore nel dedurre violazioni nella quantificazione sanzionatoria.

  • art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.

    Circostanza aggravante ad effetto speciale (rapina con più persone riunite); la Corte ha ritenuto che questa aggravante, rispetto alla recidiva reiterata specifica, presenta un maggior massimo edittale e pertanto rileva ai fini dell'art. 63, comma quarto, c.p.

  • art. 59 legge n. 689/1981

    Richiamata in relazione alle preclusioni alla concessione di misure sostitutive; i ricorrenti invocavano la verifica di tali preclusioni da parte del giudice.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento; citata nel contesto della discussione su quali questioni possano ritenersi rinunciate con il concordato; la Corte osserva che alcune doglianze possono essere assorbite quando non decisive.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rito del patteggiamento: la Corte distingue il regime di impugnabilità dell'art. 444 (che ha limiti espressi per la cassazione) dal concordato in appello ex art. 599-bis, ritenendo che i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, non siano automaticamente estensibili al concordato in appello.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma che limita le censure proponibili in cassazione per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha escluso per analogia l'applicabilità di questi limiti al concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità de plano in alcuni casi per ragioni procedurali; la Corte l'ha richiamata per spiegare che la disposizione riguarda la semplificazione del procedimento e non i limiti di ricorribilità sostanziali per il concordato in appello.

Massime di principio

  • Sentenze ex art. 599-bis c.p.p.: non esistono limiti speciali di ricorribilità in cassazione equivalenti a quelli del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; quindi sono ammissibili censure anche su errori nella determinazione della pena, salvo che la pena sia illegale.
  • In caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma 4, c.p.) occorre individuare la circostanza più grave con riferimento al massimo edittale; tuttavia la scelta non può portare a una pena inferiore al minimo dell'altra aggravante: l'aumento per la seconda circostanza è ammesso fino a un terzo e non fino a due terzi se ciò determina una violazione del limite previsto dalla legge.
  • Nel procedimento per sostituzione della pena (art. 545-bis c.p.p.) il giudice deve garantire la possibilità di acquisire informazioni (es. U.E.P.E., polizia giudiziaria) e il contraddittorio; se l'udienza integrativa è necessaria, la mancata fissazione può integrare vizio procedurale, salvo che tale vizio sia assorbito dalla decisività di altri motivi di diritto sulla determinazione della pena.
  • Errori di calcolo o passaggi intermedi nella determinazione della pena nell'ambito di un concordato in appello possono essere valutati in cassazione quando incidono sulla legittimità dell'aumento o superano i limiti di legge; la Corte può quindi annullare e rinviare per rideterminazione della pena conformemente ai criteri di legge.
  • La censura relativa al divieto di reformatio in peius trova rilievo se la decisione di grado successivo peggiora la posizione dell'imputato rispetto al grado precedente oggi limitata nel caso di concordato in appello, ma resta valutabile la correttezza del calcolo e degli aumenti applicati.

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