Cassazione Penale, Sentenza n. 42059/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di usura, estorsione e esercizio abusivo dell'attività finanziaria, aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente deduceva vizi di legge e di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura; sono stati presentati anche motivi aggiunti reiterativi
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo con riferimento al capo n. 10) (esercizio abusivo della professione bancaria/attività finanziaria): l'ordinanza è annullata limitatamente a quel capo e la causa è rimessa al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la conferma della custodia cautelare è stata ritenuta legittima quanto ai reati di usura ed estorsione aggravate dall'art. 416-bis.1 c.p., sulla base di dichiarazioni di vittime, intercettazioni e profili fattuali; la Corte ha condiviso la valutazione circa l'uso del "metodo mafioso" nelle minacce, la sussistenza di esigenze cautelari (gravità e reiterazione dei fatti, precedenti penali, pericolo di recidiva) e la proporzionalità della misura rispetto a quei capi
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata quale base per il riesame e per il rinvio ai sensi del comma 7; usata per disporre il nuovo esame del capo annullato
Aggravante per l'uso del "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto configurata l'aggravante perché le minacce evocavano ritorsioni e riferimenti alla 'ndrangheta, aumentando il timore della vittima
Richiamato nel quadro delle regole di formale enunciazione dei motivi di gravame: la Corte ha sottolineato la necessità di specificità dei motivi introdotti nell'atto di impugnazione
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato per la disciplina dei motivi di cassazione in materia cautelare: la Corte ha ritenuto mancanti i requisiti di specificità per alcune doglianze
Invocato per affermare che l'inammissibilità dell'impugnazione originaria si estende ai motivi nuovi; usato per respingere ampliamenti non coerenti dei motivi
Richiamato in tema di limiti ai "motivi nuovi" nell'impugnazione per cassazione, come criterio di raccordo con l'atto originario di gravame
Richiami normativi sulla disciplina dei motivi nuovi nel procedimento in camera di consiglio, richiamati per analogia ai limiti posti alla materia cautelare
Comma richiamato per disporre il rinvio al Tribunale per nuovo esame del capo annullato
Massime di principio
- Non è ammesso dedurre in cassazione vizi di motivazione o violazioni di legge che non siano stati specificamente sollevati davanti al giudice del riesame o indicati nell'atto di gravame originario; i "motivi nuovi" devono essere connessi ai punti già proposti
- L'interpretazione del linguaggio intercettato, anche se cifrato o criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se logica e conforme alle massime di esperienza
- Le intercettazioni e le dichiarazioni della vittima possono costituire indizi gravi e rilevanti nel procedimento cautelare: non è sempre richiesto un riscontro probatorio ulteriore per valorizzarle come elementi indiziari
- I reati di usura ed estorsione possono concorrere: la distinzione dipende da quando la vittima ha accettato le condizioni (spontaneamente o per effetto della violenza/minaccia); la violenza esercitata per ottenere interessi usurari legittima la contestazione di entrambi
- La configurabilità dell'aggravante di tipo mafioso richiede elementi che facciano emergere l'uso di metodi intimidatori riconducibili all'associazione mafiosa (es. riferimenti a 'ndrangheta, ritorsioni, detenzione carceraria come elemento di forza intimidatoria)
- La sussistenza di esigenze cautelari e la scelta della misura tengono conto della gravità della condotta, della reiterazione e della recente commissione dei fatti, nonché dei precedenti penali e della prognosi di pericolosità; carenza motivazionale specifica rispetto a un capo può comportare annullamento e rinvio
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