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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42059/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di usura, estorsione e esercizio abusivo dell'attività finanziaria, aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente deduceva vizi di legge e di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura; sono stati presentati anche motivi aggiunti reiterativi

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo con riferimento al capo n. 10) (esercizio abusivo della professione bancaria/attività finanziaria): l'ordinanza è annullata limitatamente a quel capo e la causa è rimessa al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la conferma della custodia cautelare è stata ritenuta legittima quanto ai reati di usura ed estorsione aggravate dall'art. 416-bis.1 c.p., sulla base di dichiarazioni di vittime, intercettazioni e profili fattuali; la Corte ha condiviso la valutazione circa l'uso del "metodo mafioso" nelle minacce, la sussistenza di esigenze cautelari (gravità e reiterazione dei fatti, precedenti penali, pericolo di recidiva) e la proporzionalità della misura rispetto a quei capi

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata quale base per il riesame e per il rinvio ai sensi del comma 7; usata per disporre il nuovo esame del capo annullato

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante per l'uso del "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto configurata l'aggravante perché le minacce evocavano ritorsioni e riferimenti alla 'ndrangheta, aumentando il timore della vittima

  • art. 581, comma 1 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle regole di formale enunciazione dei motivi di gravame: la Corte ha sottolineato la necessità di specificità dei motivi introdotti nell'atto di impugnazione

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato per la disciplina dei motivi di cassazione in materia cautelare: la Corte ha ritenuto mancanti i requisiti di specificità per alcune doglianze

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    Invocato per affermare che l'inammissibilità dell'impugnazione originaria si estende ai motivi nuovi; usato per respingere ampliamenti non coerenti dei motivi

  • art. 311, comma 4 c.p.p.

    Richiamato in tema di limiti ai "motivi nuovi" nell'impugnazione per cassazione, come criterio di raccordo con l'atto originario di gravame

  • art. 611, comma 1 c.p.p.

    Richiami normativi sulla disciplina dei motivi nuovi nel procedimento in camera di consiglio, richiamati per analogia ai limiti posti alla materia cautelare

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Comma richiamato per disporre il rinvio al Tribunale per nuovo esame del capo annullato

Massime di principio

  • Non è ammesso dedurre in cassazione vizi di motivazione o violazioni di legge che non siano stati specificamente sollevati davanti al giudice del riesame o indicati nell'atto di gravame originario; i "motivi nuovi" devono essere connessi ai punti già proposti
  • L'interpretazione del linguaggio intercettato, anche se cifrato o criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se logica e conforme alle massime di esperienza
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni della vittima possono costituire indizi gravi e rilevanti nel procedimento cautelare: non è sempre richiesto un riscontro probatorio ulteriore per valorizzarle come elementi indiziari
  • I reati di usura ed estorsione possono concorrere: la distinzione dipende da quando la vittima ha accettato le condizioni (spontaneamente o per effetto della violenza/minaccia); la violenza esercitata per ottenere interessi usurari legittima la contestazione di entrambi
  • La configurabilità dell'aggravante di tipo mafioso richiede elementi che facciano emergere l'uso di metodi intimidatori riconducibili all'associazione mafiosa (es. riferimenti a 'ndrangheta, ritorsioni, detenzione carceraria come elemento di forza intimidatoria)
  • La sussistenza di esigenze cautelari e la scelta della misura tengono conto della gravità della condotta, della reiterazione e della recente commissione dei fatti, nonché dei precedenti penali e della prognosi di pericolosità; carenza motivazionale specifica rispetto a un capo può comportare annullamento e rinvio

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