Sentenza n. 387/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento, prot. n. 4428 del 5 luglio 2017, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha respinto la richiesta di sanatoria presentata dai ricorrenti nonché di ogni altro atto collegato o connesso, antecedente o successivo, presupposto o conseguente a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo alla sopraelevazione di un edificio esistente in area soggetta a vincolo paesaggistico fluviale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale sostenendo, con motivi connessi, la violazione dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e l'eccesso di potere. Hanno dedotto che l'area era già completamente urbanizzata e che il vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto fluviale non fosse applicabile, richiamando la disciplina derogatoria per le aree ricadenti nei centri edificati. Hanno inoltre denunciato la violazione dell'art. 35, commi 7 e 14, delle N.T.A. del P.T.P.R. del Lazio, sostenendo che tale disposizione avrebbe consentito incrementi volumetrici anche nelle aree soggette a fascia di rispetto fluviale. L'intervento oggetto di sanatoria consisteva in una sopraelevazione con aumento di volumetria pari a 244,97 mc.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla collocazione dell'immobile nella fascia di rispetto fluviale, soggetta al vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004, nonché sul parere negativo espresso dalla Regione Lazio in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento. La dedotta deroga non è stata ritenuta applicabile: il fatto che l'area fosse interna alla preesistente perimetrazione urbanistica dei centri abitati ai sensi della l. 765/1967 non dimostrava che ricorressero i distinti presupposti dell'art. 18 della l. 865/1971. Il Collegio ha inoltre rilevato che, anche ove l'edificio originario fosse stato sottratto al vincolo, le modifiche successive, e in particolare la sopraelevazione, sarebbero rimaste soggette al parere dell'autorità paesaggistica. La sanatoria non era comunque conseguibile perché l'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 consente la compatibilità paesaggistica solo per interventi privi di creazione o aumento di superfici utili o volumi, mentre la sopraelevazione aveva prodotto un rilevante incremento volumetrico. È stata altresì esclusa l'applicazione dell'art. 35, comma 14, delle N.T.A. del P.T.P.R., sia perché l'incremento realizzato superava i limiti previsti, sia perché i ricorrenti non avevano dimostrato che la sopraelevazione fosse necessaria per ragioni igienico-sanitarie o per l'adeguamento igienico del fabbricato. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire ... possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
La sanatoria edilizia presuppone la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e della presentazione della domanda.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico ... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
La fascia di rispetto fluviale è sottoposta a vincolo paesaggistico; il vincolo è stato ritenuto applicabile all'area interessata dall'intervento.
art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. 42/2004
La deroga invocata dai ricorrenti non è applicabile in assenza della prova che l'area ricadesse nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della l. 865/1971.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
La compatibilità paesaggistica in sanatoria riguarda soltanto interventi che non abbiano creato superfici utili o volumi né aumentato quelli legittimamente realizzati; tale limite impedisce la sanatoria paesaggistica della sopraelevazione volumetrica.
art. 35, commi 7 e 14, N.T.A. del P.T.P.R. del Lazio
La disciplina che consente limitati incrementi volumetrici nelle aree soggette a fascia di rispetto fluviale non opera automaticamente e, nel caso esaminato, non era applicabile perché l'incremento superava i limiti previsti e non era stata dimostrata la finalità igienico-sanitaria richiesta.
art. 18 l. 22 ottobre 1971, n. 865
La qualificazione di un'area come centro edificato ai fini della deroga al vincolo richiede la prova degli specifici presupposti normativi; non è sufficiente il riferimento a una diversa perimetrazione urbanistica ai sensi della l. 765/1967.
Massime di principio
- La mera inclusione di un'area nella preesistente perimetrazione urbanistica dei centri abitati ai sensi della l. 765/1967 non dimostra, da sola, la riconducibilità dell'area ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della l. 865/1971, ai fini dell'applicazione della deroga al vincolo paesaggistico fluviale prevista dall'art. 142, comma 2, lett. c), del d.lgs. 42/2004.
- Anche quando l'edificio originario sia sottratto al vincolo paesaggistico, le modifiche successive dell'edificio, come una sopraelevazione, restano soggette al controllo dell'autorità paesaggistica.
- La compatibilità paesaggistica in sanatoria non può essere riconosciuta per interventi che abbiano creato nuove superfici utili o nuovi volumi, ovvero aumentato superfici o volumi legittimamente realizzati, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004.
- Le norme di piano paesaggistico che consentono incrementi volumetrici entro limiti quantitativi e per specifiche finalità, quali l'adeguamento igienico-sanitario, richiedono la dimostrazione sia del rispetto dei limiti dimensionali sia della concreta ricorrenza della finalità prevista; la mera invocazione della disposizione non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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