Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46046/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che, nel giudizio di rinvio, aveva annullato la sorveglianza speciale applicata a Michele Pesce ma aveva confermato la confisca dell'appartamento di proprieta' di Francesco Pesce e della sopraelevazione dell'immobile intestato a Carmela Martinisi. Francesco Pesce ha censurato l'omessa e insufficiente motivazione circa la confisca del suo immobile, sostenendo che il bene era stato acquistato dopo il 2012 e che mancava idonea prova sulla provenienza lecita delle somme (contestando in particolare la valutazione del prezzo di acquisto, la stima tecnica, la dichiarazione del venditore Laudato su presunti pagamenti in contanti e la qualificazione di 120.000 euro come provento di usura). Ha inoltre lamentato la mancata rinnovazione della prova. Carmela Martinisi ha dedotto analoga omessa motivazione circa la confisca della sopraelevazione, contestando l'attribuzione al periodo di pericolosita' di Michele Pesce (sostenendo che la Guardia di Finanza aveva escluso l'edificazione in epoca rilevante), la valorizzazione di appunti trovati nella perquisizione, l'uso di fatti quali la nascita di un figlio e il trasferimento di residenza e l'omessa considerazione del TFR del 2002 come fonte lecita per i lavori e l'edificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e generica proposizione, rilevando che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge (art. 4 legge 27/12/1956 n.1423 richiamato dall'art. 3 ter, comma 2, legge 31/05/1965 n.575). La Corte ha ritenuto che le censure dei ricorrenti si risolvessero in una diversa valutazione di fatto degli elementi gia' considerati in modo articolato nel provvedimento impugnato e quindi generiche. Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato avesse esaminato e motivato le ragioni della confisca: per Francesco Pesce ha evidenziato l'assenza di redditi dichiarati nel periodo rilevante, la presenza di consistenti rapporti finanziari e l'impossibilita' di giustificare le somme ricevute dal fratello Luigi, ritenute provento di usura; ha inoltre ritenuto attendibile la dichiarazione del venditore Laudato circa i pagamenti in contanti. Per Martinisi la Corte ha ritenuto fondate le ragioni che collocano la costruzione della sopraelevazione nel periodo di pericolosita' (anche in base all'atto di trasferimento del 29/5/2003 che non menziona la sopraelevazione, agli appunti trovati nella perquisizione e al trasferimento di residenza), rilevando l'assenza di elementi difensivi idonei a minare il convincimento del Tribunale. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e, ciascuno, al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4)

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione: il ricorso e' ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ricorda che solo violazioni di legge e la motivazione inesistente o meramente apparente sono deducibili in Cassazione in materia di misure di prevenzione.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3 ter, secondo comma)

    Rimanda alla disciplina del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione richiamando l'art. 4 della legge 1423/1956; conferma la limitazione del sindacato di legittimita' ai soli profili di diritto.

  • codice di procedura penale (art. 606, lett. e)

    La Corte precisa che l'ipotesi di 'illogicita' manifesta' di motivazione, prevista dall'art. 606 lett. e), non e' sindacabile nella procedura di prevenzione in Cassazione se si tratta di mera diversa valutazione di fatti; puo' essere dedotta la motivazione inesistente o meramente apparente se il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    Il rilievo viene utilizzato per affermare che anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 il ricorso per cassazione nel settore delle misure di prevenzione resta ammesso solo per violazione di legge, comprendendovi la motivazione inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione (misure di sicurezza e confische) il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge: non si puo' ottenere la riforma in Cassazione sulla base della mera diversa valutazione degli elementi di fatto operata dal giudice di merito.
  • Per impugnare con successo in Cassazione la motivazione di un decreto di prevenzione occorre dimostrare che la motivazione e' inesistente o meramente apparente, ossia che il giudice ha omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che singolarmente avrebbe potuto determinare l'esito opposto.
  • Le critiche che si limitano a mettere in dubbio l'attendibilita' di testimonianze o perizie sono, di regola, valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non piu' sindacabili in Cassazione salvo che non emergano profili di violazione di legge o di motivazione assente.
  • Quando si contesta la provenienza lecita dei fondi usati per l'acquisto di un bene, e' necessario documentare in primo luogo la disponibilita' di cespiti leciti nel periodo rilevante o indicare specifici profili di illegittimita' nella valutazione del giudice, non una generica richiesta di rinnovazione probatoria.
  • In sede di impugnazione, e' strategico contestare notando con precisione quale elemento concreto e decisivo il giudice non ha considerato, chiedendo espressamente che la censura rientri nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente ai sensi della normativa richiamata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.