Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 19/09/2023 che aveva confermato la condanna di Goddi Rita (amministratrice di azienda agricola) per: 1) abbandono/deposito incontrollato di rifiuti ferrosi (art. 256, comma 2 D.lgs. 152/2006) e 2) combustione illecita di rifiuti (art. 256‑bis D.lgs. 152/2006). Il ricorso articolava otto motivi: prescrizione della contravvenzione; mancata prova del deposito temporaneo (e onere probatorio sulla difesa); inesistenza del pericolo concreto per l'integrazione dell'art. 256‑bis; mancanza dell'elemento soggettivo/colpevolezza; omissione di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto); derubricazione alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 256; illegittima valorizzazione del silenzio dell'imputata; diniego della sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato nella quasi totalità dei motivi e ne ha rigettato le censure. In particolare: la doglianza sulla prescrizione è risultata infondata (calcolo dei termini e sospensioni: prescrizione non maturata); sono state confermate le valutazioni di merito circa la non sussistenza dei requisiti del deposito temporaneo (assenza di separazione per categorie, incertezza sulla provenienza, assenza di registro carico/scarico e sporadicità dei ritiri da terzi); è stata ribadita l'applicabilità dell'art. 256‑bis anche senza prova di un pericolo concreto per l'incolumità (basta l'appiccamento del fuoco ai rifiuti abbandonati/depositati in modo incontrollato); è stata respinta la richiesta del riconoscimento della particolare tenuità (art. 131‑bis) per insussistenza della non abitualità e per gravità della condotta; rigettati anche i rilievi sul diritto al silenzio e sulla sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità. Conseguenza pratica: conferma della condanna di primo grado (pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione) e rigetto del ricorso di cassazione.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006 art. 256 comma 2
La fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti può assumere natura permanente (deposito "controllabile" con omessa rimozione): esclude la tesi della natura esclusivamente istantanea e giustifica il computo della prescrizione fino al sequestro; la condotta contestata è stata ritenuta riconducibile all'articolo in presenza delle condizioni di accumulo, assenza di registro e incertezza di provenienza.
Per integrare il reato di combustione illecita di rifiuti non è necessario dimostrare il danno ambientale o un pericolo concreto per la pubblica incolumità: è sufficiente l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.
D.lgs. 152/2006 art. 183 (definizioni, comma 3 e lett. bb/ e bb) — richiamo al deposito temporaneo)
I requisiti del deposito temporaneo (es. separazione per categorie, produzione in sito, durata non superiore a un anno) devono essere dimostrati dall'interessato; l'onere probatorio grava sulla difesa se si invoca la natura favorevole del deposito temporaneo.
D.lgs. 152/2006 art. 182 comma 6‑bis
Le deroghe per piccoli cumuli di materiale vegetale non si estendono automaticamente a materiale eterogeneo e imballaggi: la qualificazione va fatta in base alla natura del materiale effettivamente rinvenuto.
D.lgs. 152/2006 art. 185 e art. 185‑bis
Richiamati nel quadro normativo sulle operazioni di gestione e deposito dei rifiuti; la Corte evidenzia il ruolo delle previsioni normative sul termine massimo e le modalità di deposito per distinguere il deposito temporaneo dal deposito incontrollato.
La norma richiede, diversamente dall'art. 256‑bis, che l'atto ponga in pericolo di incendio (pericolo di incendio) per la punibilità: la differenza normativa conferma che l'art. 256‑bis non richiede il rischio di incendio per la pubblica incolumità.
Codice penale art. 423 comma 2
La Corte ha ritenuto non pertinente il confronto tra l'art. 256‑bis e l'art. 423 c.p.: quest'ultimo richiede caratteristiche di evento incendioso di vaste proporzioni non equiparabili alla combustione illecita di rifiuti.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e cumulativa degli indici (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/ pericolo) e la non abitualità; la Corte ha ritenuto negativo il giudizio su tali componenti e ha escluso l'applicazione della norma.
Richiamato come criterio per valutare la gravità (criteri di quantificazione della pena e della gravità dell'offesa) ai fini del giudizio di particolare tenuità; utilizzato dalla Corte per negare la tenuità.
Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. b)
Richiamato per spiegare i limiti della censura in cassazione: il motivo deve prospettare la violazione di legge o un vizio di motivazione specifico e non una mera diversa valutazione del fatto; molte censure sono state ritenute valutazioni in fatto non sindacabili in Cassazione.
La Corte ha applicato la disciplina sulla sospensione dei termini di prescrizione (periodi di sospensione legati al deposito della motivazione e ad altri eventi processuali), ritenendo che la prescrizione non fosse maturata alla data attuale in considerazione delle sospensioni intervenute.
Massime di principio
- Quando si invoca la natura di "deposito temporaneo" dei rifiuti l'onere di prova grava sull'interessato: è necessario dimostrare separazione per categorie, collegamento certo tra rifiuto e attività produttiva del sito e che la permanenza non eccede i limiti temporali previsti.
- Il deposito incontrollato può avere natura permanente: la prescrizione decorre fino a quando non viene rimosso o smaltito il materiale (e può coincidere con la data del sequestro), quindi attenzione ai calcoli dei termini prescrizionali e alle sospensioni processuali.
- Per il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256‑bis) non è richiesta la prova di un pericolo concreto per la pubblica incolumità né la dimostrazione di un danno ambientale: l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato è sufficiente.
- La qualificazione giuridica delle condotte di gestione/raggruppamento/abbruciamento dipende dalla natura effettiva dei materiali rinvenuti (eterogenei vs. vegetali), non da costruzioni astratte: le deroghe per piccoli cumuli vegetali non si estendono automaticamente a rifiuti eterogenei o imballaggi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede una valutazione cumulativa e favorevole di tutti gli indici previsti (modalità della condotta, colpevolezza, entità del danno) e l'accertamento della non abitualità: la mera esecuzione di azioni ripristinative non garantisce automaticamente il beneficio.
- In cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti o valorizzare selettivamente deposizioni: bisogna indicare specifici vizi di diritto o di motivazione (illogicità manifesta, travisamento della prova) per far valere la censura.
- La valutazione del silenzio dell'imputato deve essere contestualizzata e l'eventuale censura richiede che si mostri l'incidenza che l'eliminazione di tale elemento avrebbe sulla decisione; in assenza di ciò la censura è generica e inammissibile.
- I rifiuti gestiti tramite ritiro occasionale da terzi devono risultare da documentazione (registro carico/scarico o altra prova) per poter considerare legittimo il deposito temporaneo: la mancanza di tracciabilità indebolisce la linea difensiva.
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