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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10661/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero prive di specificità e sostanzialmente reiterative rispetto a quelle già respinte nel giudizio di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a condotte di contraffazione e ricettazione. I motivi deducevano violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 474 e 648 c.p., sostenendo, in sintesi, che la contraffazione fosse grossolana e dunque non idonea a integrare il reato, e che non fosse correttamente accertata la provenienza delittuosa dei beni ritenuti ricettati. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché si limitavano a riproporre le doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice rispetto ai fatti di contraffazione oggetto di censura, senza che la Corte entri nel merito della configurabilità del reato oltre a rilevare la genericità del ricorso.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come disposizione relativa alla ricettazione; la Corte osserva che i giudici di merito avevano correttamente individuato il reato presupposto e la provenienza delittuosa dei beni.

  • art. 581 c.p.p.

    È la norma utilizzata per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici, a pena di inammissibilità; la mancanza di specificità può essere sia intrinseca sia estrinseca, quando l'impugnazione non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati: è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancanza di specificità dei motivi può essere apprezzata anche in senso estrinseco, cioè quando la critica non è correlata alla complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito e non svolge la funzione di effettiva confutazione della sentenza.
  • In tema di ricettazione e di reati connessi alla contraffazione, la deduzione difensiva sulla grossolanità del falso o sulla non riconoscibilità del marchio non supera il vaglio di legittimità se non si confronta puntualmente con l'accertamento compiuto dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata ha motivato in modo compiuto sull'accertamento della contraffazione e sulla provenienza delittuosa dei beni, la riproposizione delle stesse doglianze in cassazione senza un autonomo sviluppo critico comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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