Cassazione Penale, Ordinanza n. 10661/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero prive di specificità e sostanzialmente reiterative rispetto a quelle già respinte nel giudizio di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a condotte di contraffazione e ricettazione. I motivi deducevano violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 474 e 648 c.p., sostenendo, in sintesi, che la contraffazione fosse grossolana e dunque non idonea a integrare il reato, e che non fosse correttamente accertata la provenienza delittuosa dei beni ritenuti ricettati. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché si limitavano a riproporre le doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice rispetto ai fatti di contraffazione oggetto di censura, senza che la Corte entri nel merito della configurabilità del reato oltre a rilevare la genericità del ricorso.
Richiamato come disposizione relativa alla ricettazione; la Corte osserva che i giudici di merito avevano correttamente individuato il reato presupposto e la provenienza delittuosa dei beni.
È la norma utilizzata per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici, a pena di inammissibilità; la mancanza di specificità può essere sia intrinseca sia estrinseca, quando l'impugnazione non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati: è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità dei motivi può essere apprezzata anche in senso estrinseco, cioè quando la critica non è correlata alla complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito e non svolge la funzione di effettiva confutazione della sentenza.
- In tema di ricettazione e di reati connessi alla contraffazione, la deduzione difensiva sulla grossolanità del falso o sulla non riconoscibilità del marchio non supera il vaglio di legittimità se non si confronta puntualmente con l'accertamento compiuto dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata ha motivato in modo compiuto sull'accertamento della contraffazione e sulla provenienza delittuosa dei beni, la riproposizione delle stesse doglianze in cassazione senza un autonomo sviluppo critico comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →