Cassazione Penale, Sentenza n. 4542/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva su quattro censure avverso la conferma di condanna a 1 anno per il reato di cui all'art. 496 c.p.: (1) non sarebbe sussistente il dolo richiesto dall'art. 496 c.p. poiché l'imputato si sarebbe limitato a fornire spontaneamente false generalità e non sarebbe stato interrogato specificamente sugli accertamenti, con richiesta di riqualificazione nel reato di cui all'art. 494 c.p.; (2) nullità della sentenza di primo grado per dichiarazione di contumacia non valida, dovuta a misura cautelare/detenzione per altra causa e mancata espressa rinuncia alla partecipazione; (3) mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e sulla quantificazione della pena, nonché insufficiente valutazione della collaborazione e delle ammissioni spontanee; (4) omissione dell'avvertimento circa la possibilità di accedere alle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. e carenza motivazionale su tale profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato l'assunto difensivo, osservando che dagli atti emergeva che gli agenti avevano chiesto le generalità e l'imputato ha prima detto di non avere documenti e poi ha fornito false generalità, realizzando così la condotta prevista dall'art. 496 c.p.; il dolo è stato ritenuto presente in quanto sussisteva la coscienza e volontà della condotta ingannevole. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudice è venuto a conoscenza dello stato detentivo solo in un momento successivo e la traduzione dell'imputato è stata poi disposta; inoltre notifiche pregresse indicavano conoscenza del processo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la valutazione della recidiva con riferimento a precedenti specifici e alla giurisprudenza rilevante, rispettando il criterio della verifica del rapporto concreto tra precedenti e nuovo fatto. Il quarto motivo è infondato: in appello non era stata proposta la richiesta di pena sostitutiva e quindi l'art. 545-bis c.p.p. non trovava applicazione per mancata devoluzione della questione; in ogni caso la Corte ha fornito motivazione, anche implicita, sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il rigetto è stato pronunciato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di false dichiarazioni sulla identità è ritenuto sussistente quando l'imputato, in risposta a richiesta di pubblici ufficiali, fornisce informazioni false su qualità che concorrono a individuare l'identità; l'elemento soggettivo (dolo generico) si manifesta con la coscienza e volontà della condotta ingannevole.
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione, ma la Corte ha escluso la ricorrenza di tale fattispecie in presenza di dichiarazioni false rese a pubblici ufficiali che incidono sulla identificazione della persona, applicando invece l'art. 496.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti formali del ricorso (forme e contenuti delle censure), la Corte rileva che il ricorso deve dialogare criticamente con la motivazione impugnata.
Richiamato dalla difesa in relazione alla presunta nullità per dichiarazione di contumacia; la Corte interpreta la giurisprudenza sul tema nel senso che l'impedimento per detenzione rileva solo se il giudice ne è conoscente.
Previsione sull'avvertimento e sulle pene sostitutive in appello; la Corte sottolinea che l'applicazione richiede che la questione sia stata specificamente devoluta nei motivi di appello, altrimenti il giudice non è tenuto a pronunciarsi.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riferimenti normativi sul criterio dei "fondati motivi" per l'applicazione delle pene sostitutive; la Corte richiama l'esigenza di adeguata motivazione prognostica nel bilanciamento per l'eventuale sostituzione della pena.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un pubblico ufficiale richiede le generalità e la persona fornisce consapevolmente informazioni false attinenti all'identità, la fattispecie ricade ordinariamente nell'art. 496 c.p.; il dolo si desume dalla coscienza e volontà della condotta ingannevole e non è escluso dal fatto che la persona abbia parlato "spontaneamente".
- In tema di contumacia/assenza per detenzione in altra causa, l'impedimento ha rilievo soltanto se il giudice è venuto a conoscenza dello stato detentivo; è quindi cruciale che la difesa assicuri tempestiva informazione al giudice o chieda la traduzione, altrimenti la dichiarazione di contumacia può considerarsi legittima.
- La valutazione della recidiva deve essere motivata in termini concreti e collegata al rapporto tra i precedenti e il reato nuovo; la mera enumerazione dei precedenti senza spiegare la rilevanza concreta puo' essere censurata, ma una motivazione che indichi un precedente specifico e la sua pertinenza è adeguata.
- La possibilità di ottenere pene sostitutive in appello dipende anche dalla devoluzione specifica della questione nei motivi di appello; la difesa deve formulare espressamente la richiesta e motivarla per riverberare l'onere di decisione sul giudice.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata; censure che riproducono pedissequamente le doglianze già disattese in sede di merito senza un'argomentazione critica e correlata rischiano l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4408/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4410/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4412/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4414/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4416/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4417/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →