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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35192/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello, che aveva confermato la responsabilità penale già affermata in primo grado in rito abbreviato, aveva rideterminato solo il trattamento sanzionatorio per tre rapine aggravate consumate in danno di esercizi commerciali e per un reato in materia di armi. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 6 c.p., sostenendo che la Corte di appello avesse erroneamente negato la circostanza attenuante del risarcimento del danno nonostante il deposito di dichiarazioni attestanti l'avvenuto ristoro da parte dei titolari di due dei negozi rapinati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura perché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., osservando che il risarcimento era stato solo parziale: riguardava una sola voce di danno ed era stato effettuato soltanto nei confronti di due delle tre vittime dei reati predatori. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.

    base normativa delle rapine aggravate contestate e oggetto della conferma di responsabilità in appello

  • art. 4 l. 110/1975

    norma violata per il reato in materia di armi contestato e confermato nei gradi di merito

  • art. 62 n. 6 c.p.

    l'attenuante del risarcimento del danno richiede un ristoro volontario, integrale ed effettivo; il risarcimento parziale o non riferito a tutte le vittime non basta

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Ai fini della circostanza attenuante del risarcimento del danno, il ristoro deve essere volontario, effettivo e integrale, comprendendo tutte le voci di danno rilevanti; un pagamento parziale non è sufficiente.
  • Quando il risarcimento copre solo una parte dei danni o non riguarda tutte le persone offese, il giudice può legittimamente escludere l'applicazione dell'art. 62 n. 6 c.p. con motivazione congrua.
  • In sede di legittimità, la censura contro il mancato riconoscimento della circostanza attenuante è infondata se la motivazione di merito evidenzia in modo coerente la incompletezza del risarcimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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