Ordinanza n. 1870/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00175/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di rigetto del progetto di riesame dell’AIA, dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione e prescrizione della presentazione di un piano di dismissione e ripristino ambientale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto industriale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania, sede di Salerno, che aveva respinto la domanda cautelare proposta avverso il decreto regionale del 25 marzo 2026 n. 94. Il decreto aveva rigettato il progetto presentato nell’ambito del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, ritenendo non realizzato l’adeguamento alle nuove BAT Conclusion applicabili alle attività di fonderia, e aveva disposto la conseguente decadenza dell’AIA, nonché la presentazione di un piano di dismissione e ripristino ambientale. La società ha dedotto l’omesso esame dei motivi di ricorso già proposti in primo grado e ha allegato il grave pregiudizio economico derivante dalla chiusura dello stabilimento, con perdita di oltre cento posti di lavoro e ricadute socio-economiche sui nuclei familiari interessati. In sede cautelare ha contestato, in particolare, la violazione del termine per l’adeguamento alle BAT, la violazione del principio di proporzionalità e i vizi delle valutazioni istruttorie e delle controdeduzioni dell’amministrazione alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Ha inoltre prospettato, quale misura alternativa, la riduzione dell’attività produttiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha effettuato una valutazione sommaria del fumus boni iuris, rimettendo al TAR l’approfondimento pieno delle questioni nel giudizio di merito. Ha escluso, allo stato, la violazione del termine per l’adeguamento alle BAT: la Regione aveva concesso il termine massimo di 180 giorni previsto dall’art. 29-octies, comma 5, d.lgs. 152/2006, oltre ulteriori termini per il perfezionamento e l’integrazione della documentazione; il termine quadriennale previsto dall’art. 29-octies, comma 3, lett. a), costituisce il termine massimo entro il quale verificare il rispetto delle nuove BAT e non impedisce l’avvio immediato del procedimento. Ha ritenuto non manifestamente fondata la censura di violazione della proporzionalità, poiché la cessazione dell’attività costituisce, in sede cautelare, la conseguenza prevista dalla legge per il mancato adeguamento alle BAT entro il termine assegnato, accertato all’esito del riesame. Ha inoltre ritenuto non evidenziati, allo stato, i vizi denunciati nelle controdeduzioni dell’autorità procedente, anche perché supportate da un rapporto tecnico-istruttorio del Dipartimento di ingegneria dell’Università del Sannio. Quanto al periculum in mora, il grave pregiudizio economico e occupazionale è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell’ambiente e della salute dei residenti, considerata la prolungata esposizione all’inquinamento, la situazione di incompatibilità tra lo stabilimento e l’area residenziale circostante, la previsione urbanistica di delocalizzazione rimasta inattuata e la sentenza della Corte EDU che aveva accertato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dello Stato italiano. La riduzione dell’attività produttiva è stata ritenuta, in questa fase, non adeguata a garantire la tutela ambientale e sanitaria. È stata quindi mantenuta la chiusura dell’impianto. Tuttavia, per evitare effetti irreversibili sull’attività industriale e sui lavoratori, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello cautelare limitatamente al punto 3 del decreto, nella parte relativa all’ordine di presentazione del piano di dismissione e ripristino ambientale, sospendendone gli effetti sino alla decisione di merito. Tale sospensione consente alla società di dare nuovo impulso al procedimento di riesame mediante integrazioni progettuali idonee ad assicurare la piena conformità alle BAT. L’appello è stato invece rigettato con riferimento agli altri punti del decreto. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR ed è richiamato quale base processuale del giudizio.
art. 29-octies, comma 3, lett. a), d.lgs. 152/2006
Il termine quadriennale dalla pubblicazione delle nuove conclusioni sulle BAT è il termine massimo entro il quale l’autorità competente deve verificarne il rispetto; non impedisce l’avvio immediato del procedimento di riesame.
art. 29-octies, comma 5, d.lgs. 152/2006
Prevede il termine massimo di 180 giorni per la presentazione del progetto di adeguamento e collega al mancato adeguamento alle BAT, accertato all’esito del riesame, la scadenza dell’autorizzazione e la cessazione dell’attività.
art. 29-octies, comma 6, d.lgs. 152/2006
Costituisce il riferimento normativo per il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA.
Rileva per le osservazioni presentate dalla società in risposta al preavviso di rigetto e per la valutazione delle relative controdeduzioni da parte dell’amministrazione.
Consente di ordinare la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo la definizione della fase cautelare.
art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare
La tutela della vita privata e familiare comprende la protezione effettiva dai gravi danni ambientali derivanti dall’inquinamento; nel caso concreto la Corte EDU aveva ravvisato l’inadempimento dello Stato agli obblighi positivi di protezione.
direttiva 2010/75/UE
Rileva per gli standard tecnologici di tutela ambientale e per la necessità di avviare tempestivamente la procedura di adeguamento alle nuove BAT.
Massime di principio
- Il termine quadriennale previsto per la verifica del rispetto delle nuove conclusioni sulle BAT costituisce un termine massimo per l’azione dell’autorità competente e non impedisce l’avvio immediato del procedimento di riesame dell’AIA.
- Quando, all’esito del riesame dell’AIA, sia accertato il mancato adeguamento dell’impianto alle BAT entro il termine assegnato, la cessazione dell’attività e la scadenza dell’autorizzazione costituiscono conseguenze legalmente previste; la relativa misura non è sproporzionata per il solo fatto di produrre rilevanti conseguenze economiche e occupazionali.
- Nel giudizio cautelare il pregiudizio economico e occupazionale derivante dalla chiusura di un impianto industriale può recedere rispetto alla tutela dell’ambiente e della salute quando risultino una prolungata esposizione della popolazione all’inquinamento, l’incompatibilità dell’impianto con il contesto residenziale e obblighi internazionali di protezione non ancora attuati.
- La mera riduzione dell’attività produttiva non costituisce necessariamente una misura cautelare adeguata quando la situazione di inquinamento si protragga da lungo tempo e non siano assicurati il rispetto delle BAT e l’effettiva tutela dell’ambiente e della salute.
- Anche quando la chiusura dell’impianto sia mantenuta in sede cautelare, il giudice può sospendere le sole prescrizioni amministrative suscettibili di produrre effetti irreversibili, come l’obbligo di presentare un piano di dismissione e ripristino, per consentire la riedizione del procedimento e l’eventuale adeguamento dell’impianto alle BAT.
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