Cassazione Penale, Sentenza n. 12356/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione. Si contestava la qualificazione della condotta come "furto aggravato tentato" anziché come "furto aggravato consumato". Il ricorso sosteneva che, sulla base del verbale di arresto, l'imputato si era impadronito della refurtiva, era uscito dall'abitazione con una borsa contenente i beni sottratti e che l'intervento dei Carabinieri era del tutto estemporaneo (non un monitoraggio preventivo), sicché era conseguita l'autonoma disponibilità della cosa. In subordine si censurava anche la determinazione della pena con riferimento all'art. 63, co. 4 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo (assorbendo il secondo sul trattamento sanzionatorio). Ha ritenuto fondato il motivo che lamentava la mancata qualificazione della condotta come furto consumato: dai fatti (verbale di arresto) risultava che l'imputato aveva già conseguito l'autonoma disponibilità della refurtiva prima dell'intervento delle forze dell'ordine, il cui intervento è stato estemporaneo. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla qualificazione della condotta (da tentato a consumato) e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio in conformità ai principi indicati. Il motivo relativo alla quantificazione della pena (art. 63, co. 4 c.p.) è stato assorbito.
Norme richiamate
Il motivo concernente la disciplina della recidiva o aggravanti previste dall'art. 63 c.p. è stato sollevato ma assorbito; non è stato invece necessario risolverne l'applicazione sostanziale dato l'annullamento sulla qualificazione del fatto
Richiamato per il principio che la polizia giudiziaria ha l'obbligo di impedire la consumazione dei reati; se essa pianifica e volutamente non interviene lasciando consumare il reato per esigenze investigative la fattispecie può ritenersi tentata, mentre un intervento casuale/estemporaneo non impedisce la consumazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 e altri precedenti citati)
Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, Rv. 275278 - 01; Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544 - 01; Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186
Principio consolidato: il furto è consumato quando l'agente consegue l'autonoma, effettiva disponibilità della res anche per breve tempo (anche se rimane nelle vicinanze); è invece tentato se l'intervento degli organi di polizia è frutto di un monitoraggio intenzionale che ha consentito di lasciare proseguire l'azione per esigenze investigative
Massime di principio
- Il furto in abitazione si considera consumato quando l'agente si è già impossessato dei beni e ne ha l'autonoma disponibilità, anche se per breve tempo e anche se resta nei pressi dell'abitazione
- L'intervento estemporaneo o casuale delle forze dell'ordine, verificatosi dopo che il reo ha acquisito il possesso della refurtiva, non impedisce la consumazione del reato
- È da valutare diversamente il caso in cui la polizia giudiziaria abbia monitorato e deliberatamente consentito la prosecuzione dell'azione per ragioni investigative: in tale ipotesi può configurarsi soltanto il tentativo, in quanto la polizia poteva e doveva impedire la consumazione (obbligo ex art. 55 c.p.p.)
- La presenza e la possibilità di immediato recupero della cosa da parte della persona offesa (es. sorveglianza continua o controllo diretto) possono escludere la consumazione: la distinzione va operata caso per caso alla luce della effettiva autonoma disponibilità acquisita dal reo
- In impugnazioni su qualificazione del fatto, il verbale di arresto e atti di polizia giudiziaria possono integrare il principio di autosufficienza del ricorso se descrivono compiutamente la dinamica utile alla decisione
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