Cassazione Penale, Sentenza n. 47778/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado. Salerno contestava la condanna per il reato di cui all'art. 496 c.p. (false dichiarazioni al P.G.), deducendo che le sue affermazioni sarebbero state un post factum non punibile in quanto era stato assolto dai delitti di falsificazione dei documenti (artt. 477, 482 c.p.), che la sua condotta sarebbe stata inoffensiva e assoggettata a causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e che sarebbe maturata la prescrizione (art. 157 c.p.). Milone deduceva, oltre a motivi analoghi su art. 496, 131-bis e prescrizione, anche vizi della notifica in udienza ai sensi dell'art. 156 c.p.p. e profili costituzionali (artt. 25 e 27 Cost.).
La decisione
Per Milone: la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati ascritti a Ferdinando Milone perché i reati si sono estinti per la morte dell'imputato (decesso 11/07/2021). Per Salerno: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto che la conferma delle false generalità resa dal Salerno costituisce fattispecie autonoma e offensiva ai fini della tutela della fede pubblica (art. 496 c.p.), diversa dalla falsificazione dei documenti e rilevante anche per l'accertamento del possesso del titolo di guida e del veicolo. La causa di non punibilità ex art. 131-bis non è stata ritenuta integrata e la questione della prescrizione è risultata irrilevante alla stregua dell'inammissibilità. Conseguentemente Salerno è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale costituiscono reato autonomo rispetto alla falsificazione dei documenti e sono offensivi della fede pubblica; la conferma di false generalità è penalmente rilevante anche se non ha inciso sulla formazione dei documenti falsi.
Norme relative alla falsificazione di documenti richiamate nel processo: la Corte distingue la falsificazione materiale dei documenti dalla condotta delle false dichiarazioni, ritenendo l'una autonoma rispetto all'altra.
La causa di non punibilità prevista per condotte di scarsa offensività richiede valutazione concreta e specifica; non può essere invocata mediante affermazioni generiche o apodittiche sulla presunta innocuità della condotta.
La questione della prescrizione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile; pertanto il decorso del termine non ha inciso sulla decisione di inammissibilità.
Richiamata dal ricorrente Milone con riguardo alla notifica in caso di stato di detenzione; la Corte non ha delibero in merito per Milone essendo intervenuto il decesso che ha estinto i reati.
artt. 25 e 27 Costituzione
Richiamati in via generale per profili di offensività e proporzione della pena; la Corte non ha accolto le censure costituzionali per mancanza di valutazione concreta sulla scarsa offensività della condotta.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020
Norma citata in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero; il PM ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi ai sensi della disciplina richiamata.
Norma che ha consentito la condanna di Salerno al pagamento delle spese processuali e della somma per la Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La conferma di false generalità resa a un pubblico ufficiale può configurare un reato autonomo ai sensi dell'art. 496 c.p. anche se l'imputato non ha partecipato materialmente alla falsificazione dei documenti.
- L'invocazione della scarsa offensività o della causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede una valutazione motivata e specifica: affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La morte dell'imputato estingue i reati e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza relativamente a quel soggetto.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, questioni processuali successive (es. decorso della prescrizione) possono risultare irrilevanti ai fini della decisione.
- Le censure che riguardano profili di notifica o di diritto processuale devono essere concrete e documentate; altrimenti il rischio è l'inammissibilità dell'impugnazione e la condanna alle spese.
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