Cassazione Civile, Ordinanza n. 19259/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente pubblico aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento di cospicue somme per una serie di atti asseritamente deteriore e ingiusti adottati in più uffici di destinazione tra il 2010 e il 2015. In appello la decisione di primo grado, che aveva rigettato le domande, è stata confermata. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, articolato in via principale e alternativa, denunciando: omessa pronuncia su un motivo d'appello; in subordine, nullità della sentenza per inesistenza della motivazione sul preteso rigetto implicito; in ulteriore subordine, violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2009. La doglianza ruotava attorno all'assunto che la Corte d'appello avesse omesso di affrontare l'illegittimità "a monte" del metodo di valutazione adottato internamente dall'ente, anziché da un organismo indipendente, e che la causa non dovesse essere letta come domanda fondata su condotta mobbizzante/ritorsiva, ma su illegittimità ex se dei singoli provvedimenti. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato nel senso che la causa petendi era la ritorsività e vessatorietà degli atti, non la mera illegittimità dei singoli provvedimenti, e che il ricorso non si confrontava con tale ratio complessiva, limitandosi a censurare profili di merito e l'interpretazione della domanda. È stato inoltre valorizzato il passaggio in giudicato del rigetto delle ulteriori domande, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'interpretazione della domanda come pretesa risarcitoria per condotta ritorsiva/vessatoria e sulla mancata prova di tale intento, e che le doglianze investissero un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'amministrazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte osserva che la questione della sua violazione, così come prospettata, si collega alla pretesa pretestuosità dei giudizi e alla dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede nella condotta datoriale; tuttavia, nel caso concreto, la censura non è esaminabile perché il ricorso non si confronta con la ratio decidendi sulla qualificazione della domanda e sulla prova dell'intento ritorsivo.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è deducibile come error in procedendo quando il giudice di merito abbia interpretato e motivato sul contenuto della domanda, ricompresa tra le questioni decise; l'eventuale errore attiene allora all'accertamento in concreto della volontà della parte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni non integra, di per sé, violazione di legge censurabile ai sensi del n. 3, poiché concerne l'applicazione concreta della norma da parte del giudice di merito e non il suo significato astratto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura per omessa pronuncia non è configurabile quando la sentenza di merito abbia comunque motivato sul punto, mostrando di avere esaminato la questione, sicché il problema resta nell'ambito dell'interpretazione della domanda e non dell'omissione processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'interpretazione della domanda e delle eccezioni è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti oggi consentiti, quando si tratti di apprezzamento di fatto del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dopo la declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è censurabile come violazione di legge l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito quando la doglianza investe in realtà l'accertamento del contenuto sostanziale della pretesa e la concreta volontà processuale della parte.
- L'interpretazione e la qualificazione della domanda spettano al giudice di merito, che deve ricostruirne il contenuto sostanziale dagli atti e dalle allegazioni; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo se sono travalicati i limiti del chiesto e pronunciato o se la motivazione sia viziata nei ristretti limiti consentiti.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza abbia trattato la questione, anche implicitamente, nell'ambito della motivazione complessiva; in tal caso la critica riguarda il merito dell'accertamento e non un vizio processuale in senso proprio.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una doppia conforme e su una motivazione coerente circa la qualificazione della domanda e la mancata prova dell'elemento soggettivo allegato, il ricorso che non si confronti con tale ratio è inammissibile.
- In sede di legittimità la deduzione di una violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla portata della domanda proposta.
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