Cassazione Penale, Sentenza n. 8728/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rao ha impugnato l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e rapina aggravata, contestando: 1) la carenza motivazionale e la erronea ricostruzione della sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù (assenza di intercettazioni o servizi che lo colleghino direttamente al reggente Ignazio Traina; lettura alternativa delle riunioni come incontri per l'organizzazione di una festa rionale; contestazione delle interpretazioni attribuite a specifiche captazioni e della presunta gestione di denaro e traffico di droga); 2) l'insufficienza dei gravi indizi per la rapina, fondata su una presunta commissione da parte di soggetti non identificati e sull'assenza di denuncia da parte della presunta vittima.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi del ricorrente reiterativi, generici e volti a una rivalutazione del merito e delle intercettazioni, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la fondatezza della valutazione del Tribunale di Palermo che, avendo acquisito sentenze irrevocabili e plurime captazioni ambientali e servizi di appostamento, aveva ricostruito il ruolo operativo di Rao quale esecutore/cassiere della famiglia mafiosa e il suo concorso nella rapina. Ha inoltre osservato che l'assenza di denuncia della persona offesa non esclude la sussistenza del reato procedibile d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dispone gli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso e le aggravanti connesse; invocata per qualificare l'organizzazione e motivare la custodia cautelare in relazione al ruolo di Rao come componente con funzioni di raccolta/gestione di proventi illeciti destinate a familiari di affiliati detenuti.
art. 416-bis, commi 1 e 6 cod. pen. (riferimento alle aggravanti)
I commi richiamati concernono circostanze aggravanti specifiche dell'416-bis; nel caso l'ordinanza di riesame aveva escluso alcune aggravanti, ma ha comunque mantenuto la qualificazione associativa sufficiente per la custodia cautelare.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle circostanze (attenuanti/aggravanti) e alla valutazione della pena; nella motivazione della Corte non è stata ritenuta rilevante per l'inammissibilità del ricorso, che verteva su questioni di fatto e di prova.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione ai sensi di questa disposizione, ma la Corte l'ha ritenuto generico e reiterativo, e quindi non idoneo a fondare l'accoglimento.
art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata sul contenuto e i limiti della esposizione dei motivi in grado di legittimità; la Corte ha motivato entro i limiti richiesti e ha ritenuto il ricorso insufficiente per esporre vizi specifici.
Previsione relativa all'obbligo di condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte condannando Rao alle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale riguardante gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte ha disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una semplice rivalutazione delle prove o delle intercettazioni: i motivi devono indicare vizi di diritto specifici e non essere una riproposizione del merito.
- La reiterazione di argomentazioni già svolte e la genericità dei motivi rendono il ricorso inammissibile; le critiche devono mirare a errori logico-giuridici specifici nella motivazione o nella applicazione della legge.
- Intercettazioni ambientali e servizi di appostamento, se integrati da precedenti sentenze irrevocabili e da riscontri oggettivi (es. immagini di videosorveglianza), possono costituire base solida per la custodia cautelare per reati associativi e per reati violenti come la rapina.
- L'assenza di denuncia della persona offesa non impedisce l'azione penale né la valutazione della gravità indiziaria quando vi sono elementi che indicano la commissione del reato procedibile d'ufficio.
- Per contrastare con successo misure cautelari basate su intercettazioni è utile proporre – già in sede di riesame e con prove documentali o viziate evidenziabili – elementi che mettano in luce contraddizioni oggettive o l'illegittimità delle captazioni; in Cassazione tali questioni sono meno efficaci se si limitano a nuove interpretazioni dei medesimi fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8650/2023 del 28/02/2023
- Sentenza penale · 28 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8651/2023 del 28/02/2023
- Sentenza penale · 28 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8652/2023 del 28/02/2023
- Sentenza penale · 28 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8654/2023 del 28/02/2023
- Sentenza penale · 28 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8655/2023 del 28/02/2023
- Sentenza penale · 28 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8656/2023 del 28/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →