Cassazione Penale, Sentenza n. 44670/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto resa in veste di giudice dell'esecuzione con cui era stata disposta, in ordine alla confisca delle attrezzature per la panificazione già sottoposte a sequestro: la distruzione dell'unità forno elettrico (rigettando l'offerta di corresponsione di una somma in sostituzione della confisca) e la vendita dell'impastatrice e del frigorifero a colonna. Il ricorrente deduceva: 1) errore e violazione di legge per avere il G.E. omesso di considerare che alcuni beni (in particolare l'impastatrice) erano entrati successivamente nella sua disponibilità e quindi non rientravano nel sequestro originario; mancata valutazione dei presunti danni alla sicurezza statica del fabbricato derivanti dalla distruzione o rimozione del forno e mancata acquisizione di una perizia; mancata valutazione della richiesta di confisca per equivalente ex art. 322 ter cod. pen.; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, senza chiarire le ragioni della decisione oltre poche righe del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito argomentazioni puntuali dimostrando l'identità dei beni rivenuti con quelli del sequestro originario (forno e frigorifero riconosciuti anche per le ammissioni difensive; impastatrice riconosciuta per una pluralità di elementi identificativi e per l'assenza di documentazione che provasse la sostituzione). Ha altresì escluso la fondatezza dell'opposizione circa i presunti danni alla statica, osservando che l'asporto non richiederebbe demolizioni e potrebbe essere effettuato con montacarichi o gru. Ha inoltre escluso la possibilità di sostituire la misura con la confisca per equivalente, rilevando che quest'ultima è applicabile solo quando i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato siano impossibili da reperire o non aggredibili, circostanza non riscontrata. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per aspecificità: il ricorrente non ha enucleato con precisione quale dei vizi della motivazione tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p. (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) avrebbe dovuto essere sindacato, ovvero non ha indicato i passaggi del provvedimento ritenuti oscuri. Condanna alle spese e liquidazione di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la confisca per equivalente è ammissibile solo se i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato sono impossibili da reperire o non aggredibili; nel caso di specie tale condizione non sussisteva, essendo gli oggetti ancora disponibili.
artt. 650 c.p. e artt. 5 e 6 L. 283/1962
Norme relative ai reati per i quali il condannato era stato giudicato; la Corte richiama la natura dei reati come contesto della misura patrimoniale ma non ne modifica la qualificazione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
La Corte ha richiamato la tassatività dei motivi di ricorso in cassazione e l'obbligo di specificità nell'indicare il vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la generica e cumulativa denunzia di tutti e tre i vizi è inammissibile.
Riferimento alla sanzione dell'inammissibilità per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, utilizzato dalla Corte per respingere motivi aspecifici.
art. 581 lett. a) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il requisito di enucleazione dei punti del provvedimento censurati; l'assenza di tale enucleazione integra motivo di inammissibilità per aspecificità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai limiti della riproduzione dei motivi di ricorso; richiede che il ricorso sia articolato nei limiti previsti, richiamata dalla Corte in fase di esame dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della misura reale con una confisca per equivalente ex art. 322 ter cod. pen. occorre dimostrare l'impossibilità di reperire o aggredire i beni originari; la semplice offerta di denaro non è sufficiente se i beni sono ancora disponibili.
- In materia di misure reali, l'identità dei beni sottoposti a provvedimenti deve essere valutata con elementi concreti (foto, caratteri costruttivi, comandi, protezioni, documentazione): l'assenza di documentazione che attesti la sostituzione o l'acquisto di un bene nuovo rafforza la presunzione di identità.
- Le doglianze sulla motivazione in Cassazione devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare chiaramente se censura la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e individuare i passaggi oscuri; il cumulo generico dei tre vizi determina l'inammissibilità.
- Per allegazioni relative a possibili danni statici o alla necessità di perizie tecniche occorre produrre elementi probatori o richiesta motivata di esame tecnico; mere affermazioni senza riscontri tecnici sono difficilmente fondate.
- La Corte di legittimità non ha il compito di rielaborare motivazioni aspecifiche o di individuare autonomamente i profili di censura tra vizi diversi: incombe al ricorrente il dovere di argomentazione puntuale.
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