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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34444/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato, in sostanza, la decisione del Tribunale resa in un giudizio nato da espropriazione presso terzi e caratterizzato da un'opposizione agli atti esecutivi nella quale il primo giudice aveva anche affrontato, apparentemente, una opposizione all'esecuzione. La Corte territoriale aveva compensato le spese ritenendo il ricorrente sostanzialmente soccombente perché il suo credito era stato ridotto. In Cassazione viene anzitutto affrontata la questione della validità della procura alle liti, ritenuta superata alla luce di un successivo orientamento delle Sezioni Unite. La Corte rileva però d'ufficio un vizio originario del contraddittorio: nel giudizio di opposizione relativo a espropriazione presso terzi mancavano i terzi pignorati, che non risultavano parti né ritualmente citati nei gradi di merito. Il ricorso viene quindi deciso sulla base della violazione del litisconsorzio necessario nel processo esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e anche la sentenza di primo grado, rilevando che nei giudizi di opposizione in materia di espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato. Poiché i terzi pignorati non erano stati parte del giudizio né ritualmente citati, e né il tribunale né la corte d'appello avevano disposto l'integrazione del contraddittorio o rimesso la causa al primo giudice, la Corte ha annullato le decisioni di merito e rimesso la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione per l'integrazione del contraddittorio e anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.c.

    se in appello emerge un vizio di litisconsorzio necessario non sanato in primo grado, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice

  • art. 383 c.p.c.

    in Cassazione, quando il processo di merito è viziato per mancata integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, la Corte può cassare e rinviare al primo giudice

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo come norma applicata

  • art. 36057/2022 Sez. U.

    richiamata per superare la questione preliminare sulla procura alle liti

  • Cass. n. 13533/2021

    richiamata come precedente che afferma il litisconsorzio necessario nei giudizi di opposizione esecutiva in espropriazione presso terzi

  • Cass. n. 39973/2021

    richiamata come precedente conforme sul litisconsorzio necessario nei giudizi di opposizione esecutiva in espropriazione presso terzi

  • Cass. n. 32445/2022

    richiamata come precedente che afferma l'annullamento d'ufficio e il rinvio al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione relativi a espropriazione presso terzi sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato.
  • La mancata partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione integra un vizio del contraddittorio che travolge l'intero processo se non sanato nei gradi di merito.
  • Se il giudice di primo grado non dispone l'integrazione del contraddittorio e il giudice d'appello non rimette la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la Corte di cassazione deve cassare anche d'ufficio le decisioni di merito e rinviare al tribunale per la rinnovazione del giudizio.
  • La questione preliminare sulla validità della procura alle liti può ritenersi superata quando sia intervenuto un arresto delle Sezioni Unite che abbia risolto il medesimo problema in termini favorevoli all'ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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