Cassazione Penale, Sentenza n. 44681/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 129 c.p.p. e 157 c.p. sostenendo che, avendo il primo giudice ricondotto il fatto all'ipotesi attenuata (capoverso) dell'art. 648 c.p., il termine di prescrizione doveva essere parametrato alla pena prevista per quella ipotesi e dunque il reato consumato il 25.8.2010 era già prescritto; 2) vizio di motivazione perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto correttamente la ricettazione senza adeguato accertamento sulla consapevolezza dell'origine delittuosa della cosa, ritenendo superfluo identificare l'autore del furto e basandosi sulla mera insufficienza della giustificazione della disponibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di ricettazione era estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello (5.2.2021). La Corte ha ricordato che l'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e non una fattispecie autonoma: ai fini della prescrizione si deve quindi fare riferimento alla pena stabilita dal primo comma (ipotesi ordinaria). Ne consegue che il termine decennale di prescrizione (da intendersi in base agli artt. 157 co.1 e 161 co.2 c.p.) era decorso dal 25.8.2010, senza periodi di sospensione rilevanti, e pertanto il reato era prescritto. La sentenza è stata annullata per estinzione del reato.
Norme richiamate
Il secondo comma (ipotesi attenuata) è qualificato come circostanza attenuante speciale e non come fattispecie autonoma; per il computo della prescrizione va considerata la pena prevista dal primo comma (ipotesi ordinaria)
Richiamato come norma relativa alla contravvenzione per possesso non giustificato di strumenti atti allo scasso (contestata in capo separato nel processo di merito)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della qualificazione del reato e alla motivazione della sentenza impugnata
Norma sul termine di prescrizione: combinata con l'art. 161 co.2 porta al termine decennale applicato al delitto di ricettazione nella valutazione della Corte
Richiamato dal ricorrente nel prospettare i termini di maturazione della prescrizione in relazione alla data di consumazione del reato
Utilizzato per determinare il termine di prescrizione (co.2) in combinato disposto con l'art. 157
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero alla Corte di Cassazione
Massime di principio
- Quando una norma descrive un'ipotesi attenuata come "secondo comma" ma questa è qualificata come circostanza attenuante speciale, per il calcolo della prescrizione si deve fare riferimento alla pena prevista per l'ipotesi ordinaria (primo comma).
- Il termine di prescrizione va sempre calcolato a partire dalla data di consumazione indicata nel capo di imputazione, tenendo conto di eventuali sospensioni: se il termine è maturato, la sentenza di condanna va annullata per estinzione del reato senza rinvio.
- La mera qualificazione del reato come ricettazione richiede un'adeguata motivazione sulla consapevolezza dell'origine delittuosa della cosa; tuttavia la giurisprudenza riconosce che la mancanza o l'insufficienza di una giustificazione plausibile della disponibilità costituisce un valido indizio ai fini della responsabilità per ricettazione.
- In sede di impugnazione la parte che invoca la prescrizione deve prospettare correttamente i termini e i parametri di calcolo; il giudice d'appello, se conferma la responsabilità, deve comunque verificare d'ufficio la decorrenza dei termini di prescrizione e dichiarare l'estinzione se matura.
- Le questioni di diritto relative all'interpretazione delle norme sanzionatorie (es. natura attenuante speciale vs fattispecie autonoma) hanno effetto diretto sul computo della prescrizione e possono determinare l'annullamento della condanna anche quando la prova materiale del fatto non sia completamente chiarita.
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